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14 maggio 2021
Palazzo Spada: legittimi i D.P.C.M. adottati durante l'emergenza sanitaria

Con il parere in commento, il Consiglio di Stato smentisce i dubbi circa la legittimità dei D.P.C.M. adottati da Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche in relazione al divieto di svolgere l'attività di ristorazione tra le 18.00 e le ore 5.00.

a cura di La Redazione

Con il parere n. 850 del 13 maggio 2021 il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimi i D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che danno attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti-legge disciplinanti l'emergenza pandemica in quanto il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, è coerente con il sistema delle fonti; ha inoltre chiarito la legittimità dei D.P.C.M. suindicati «nella parte in cui hanno introdotto, senza motivazione, il divieto di svolgere attività di ristorazione tra le ore 18.00 e le ore 5.00 e ciò in quanto la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività di ristorazione risponde a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e (...) alla necessità di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività, anche a scapito di altri diritti costituzionali».

Quanto alla conformità dei D.P.C.M. al nostro sistema costituzionale, il Consiglio di Stato spiega che la normativa secondaria dell'esecutivo è funzionale a regolare la disciplina di dettaglio e analitica della fattispecie, poiché tale specificità non è riservata, in linea generale, alla normativa primaria; aggiunge inoltre che l'utilizzo di questa tipologia di atto è dovuta alla sua duttilità, adattabilità e flessibilità che consentono di adattare la normativa alla mutevolezza della pandemia più velocemente rispetto al decreto-legge.
Per quanto riguarda il divieto di svolgere attività di ristorazione, Consiglio di Stato ritiene che tale preclusione sia ragionevole, alla stregua del principio di precauzione, per la tutela della salute pubblica. Sebbene il principio di precauzione debba essere ponderato con il principio di proporzionalità, il Consiglio di Stato ritiene che la prevalenza del primo sul secondo sia giustificata dall'attuale contesto di emergenza sanitaria caratterizzato «dalla circolazione di un virus sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica, con la logica conseguenza che, non essendo conosciuti, né prevedibili con certezza i rischi indotti da attività lavorative e commerciali potenzialmente pericolose, l'azione dei pubblici poteri ben può e deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, a tutela del valore primario della salute».

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