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19 maggio 2021
Pratiche commerciali scorrette: la responsabilità dell'hosting provider

Non è consentito imporre all'hosting provider prestazioni non previste dalla disciplina in materia di commercio elettronico e dal contratto specifico concluso per via dell'applicazione della disciplina sulle pratiche scorrette.

a cura di La Redazione

La figura dell'hosting provider è disciplinata dal D. Lgs. n. 70/2003 e può definirsi come «il soggetto che organizza l'offerta ai propri utenti dell'accesso alla rete internet e dei servizi connessi all'utilizzo di essa». In tale contesto, possono distinguersi tre soggetti che operano nel mercato, a seconda del tipo di prestazione resa a cui corrisponde una data responsabilità:

  • Attività di mero trasporto;
  • Attività di memorizzazione temporanea;
  • Attività di memorizzazione di informazione (hosting).

Proprio all'interno di tale ultima categoria, la giurisprudenza distingue due figure di hosting provider:

  • Quello passivo, che svolge un'attività di prestazione di servizi di tipo tecnico e automatico, non controllando, quindi, le informazioni trasmesse o memorizzate dai soggetti a cui forniscono i servizi;
  • Quello attivo, il quale si occupa anche dei contenuti della prestazione resa.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3851 del 18 maggio 2021, ha chiarito che non sussiste alcuna incompatibilità oggettiva tra la figura del professionista secondo la normativa in tema di pratiche commerciali scorrette e quella dell'hosting provider in base alla normativa sul commercio elettronico.
Tuttavia, esse «devono essere coordinate nel senso che è possibile sanzionare le condotte che violano le regole della correttezza professionale ma non è consentito che mediante l'applicazione della disciplina sulle pratiche scorrette si impongano all'hosting provider prestazioni non previste dalla disciplina sul commercio elettronico e dallo specifico contratto concluso». Ciò si spiega poiché la normativa europea e, di conseguenza, quella nazionale affiancano alle leggi già esistenti alcune norme speciali in materia di responsabilità dei prestatori di servizi nell'ambito della società dell'informazione, dettando, quale criterio di imputazione, quello della responsabilità per colpa, dotato di un contenuto specifico e su misura con riferimento all'attività svolta dai prestatori dei servizi Internet.
Orbene, in base a tale orientamento, è stata esclusa la responsabilità del soggetto in questione in caso di mancata manipolazione dei dati memorizzati.

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