Nessuna discrezionalità in capo all'Ufficiale di Stato Civile che riceve la richiesta di altro ufficiale di annotazione dell'atto di riconoscimento del figlio di una coppia omosessuale a margine dell'atto di nascita.
Una coppia dello stesso sesso si recava in Spagna per fare ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologo, coronando così il loro progetto di genitorialità. Tornati in Italia, una delle due donne provvedeva alla dichiarazione di cui all'
Contro tale rifiuto, la coppia si rivolgeva al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare illegittimo il suddetto rifiuto e di annotare l'atto a margine dell'atto di nascita della piccola.
Con il decreto del 2 aprile 2021, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso, evidenziando innanzitutto che le annotazioni dell'Ufficiale di
Ciò posto, il Tribunale afferma che «gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell'interesse del titolare della posizione soggettiva».
Da ciò consegue che l'ufficiale che riceve una richiesta di annotazione da altro ufficiale che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare una valutazione differente e autonoma, bensì dovrà limitarsi ad eseguire l'annotazione dell'atto. Ciò si spiega in quanto egli non gode di alcuna discrezionalità in sede di annotazione a margine dell'atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento ricevuta e già iscritta nei registri di altro Comune. Inoltre, l'esclusione di una valutazione siffatta è necessaria anche per evitare la contemporanea sussistenza di atti dal contenuto incompatibile presso comuni diversi sullo stesso soggetto.
Per questa ragione, il Tribunale accoglie il ricorso.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
(...) e (...) (quest'ultima anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore (...) nata a R. il (...)) hanno proposto opposizione avverso il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (...) di procedere all'annotazione della dichiarazione di riconoscimento della figlia (...) resa da (...) Chiedevano di dichiarare illegittimo il rifiuto di annotare l'atto di riconoscimento della minore e per l'effetto ordinare a Comune di (...) l'anno azione del suddetto atto a margine dell'atto di nascita di (...) provvedendo così anche all'aggiunta dell'indicazione "del secondo genitore, nella persona di (...)
AI riguardo, hanno esposto che, in attuazione di un progetto di genitorialità da tempo maturato nella loro relazione sentimentale, avevano fatto ricorso a (...) alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) (tramite fecondazione con seme di donatore esterno), accessibile in Spagna anche a coppie dello stesso sesso. Hanno aggiunto di aver fatto ricorso alla pratica in qualità di coppia, esprimendo entrambe il relativo consenso e concordemente determinandosi a che alla metodica si sottoponesse (...) Era quindi nata a (...)a minore, e, nell'atto di nascita, quale madre, era stata indicata la sola (...) Successivamente (...) aveva reso presso gli uffici dello stato civile del Comune di (...)a dichiarazione ex art. 254 c.c., riconoscendo come propria figlia (...) ricorrendone i presupposti di cui agli articoli 8 e 9 L. n. 40 del 2004, e chiedendo l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita, ma l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (...) dove l'atto doveva essere annotato, in quanto luogo di nascita della minore, aveva disatteso richiesta.
Nel presente giudizio, con l'intervento del Pubblico Ministero, si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento instaurato è inquadrabile nella disciplina di cui all'articolo 95 D.P.R. n. 396 del 2000 a norma del quale chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale.
Nel caso in argomento, l'oggetto della opposizione riguarda il rifiuto dell'ufficiale di stato civile del Comune di (...) di provvedere al1'annotazione sull'atto di nascita della minore (cfr. art. 43 D.P.R. n. 396 del 2000) della dichiarazione di riconoscimento del figlio, fatta a norma dell'articolo 254 c.c. e iscritta nel registro dello Stato civile del Comune di (...)
Il legittimato passivo è il Ministero dell'Interno, che si è costituito in giudizio. Al riguardo infatti, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale (Ministero dell'Interno), dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste (il principio, invero pacifico, è stato anche recentemente ribadito dalla sentenza n. 12193/2019 Cass. Civ. SSUU).
Tanto premesso, va sottolineato che il presente caso si riferisce ad una vicenda in cui la coppia formata da due donne ha fatto ricorso, in Spagna (Paese ove è consentita tale pratica medica anche alla coppia dello stesso sesso) alla Procreazione Medicalmente Assistita eterologa (a mezzo di fecondazione con seme di donatore terzo), prestando entrambe il relativo consenso, e decidendo nel senso che alla metodica si sottoponesse (...) La minore, (...) è nata il (...) in Italia, ove pertanto è stato formato l'atto di nascita, nel quale è indicata come madre (...) (donna che ha partorito).
Successivamente (...) ha reso presso gli uffici dello stato civile del Comune di (...) dichiarazione ex art. 254 c.c., ma il riconoscimento non è stato annotato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di (...) competente per la relativa annotazione.
Osserva il Collegio che, non trattandosi di atto formato all'estero, bensì in Italia, ad esso dovrà essere integralmente applicata la disciplina interna (e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla circostanza che la singola norma sia o meno qualificabile come di ordine pubblico, non trattandosi di atto formato all'estero, per il quale unico limite alla esecutività interna - posto dall'articolo 66 L. n. 218 del 1995 - è quello dell'ordine pubblico).
Le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, che mirano a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata; stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell'interesse del titolare della posizione soggettiva.
Ne consegue che l'ufficiale di stato civile che riceve una richiesta di annotazione da altro ufficiale dello stato civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare una autonoma e diversa valutazione ma deve limitarsi a eseguire l'annotazione dell'atto stesso. Invero egli non gode di discrezionalità alcuna in sede di annotazione a margine dell'atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune ai sensi dell'art. 42 e 102 del D.P.R. n. 396 del 2000.
L'esclusione di una autonoma valutazione dell'Ufficiale di stato civile, che deve provvedere alla annotazione di atto, proveniente da altro ufficiale dello stato civile, deriva altresì dalla necessità di evitare la contemporanea esistenza di atti dal contenuto incompatibile presso diversi comuni con riguardo al medesimo soggetto.
Su tali presupposti, il ricorso deve essere accolto, con spese compensate, attesa la novità della questione trattata.
Non sussistono ragioni per rendere il presente decreto provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.; la minore è adeguatamente rappresentata dal genitore che risulta dall'atto di nascita.
P.Q.M.
Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di (...) annoti l'atto di riconoscimento della minore (...) effettuato in data (...) dalla sig.ra (...) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (...) dichiara compensate le spese di lite.Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Dispone che in caso di utilizzazione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi ivi riportati.