
Non può essere sanzionato il contribuente che versa l'assegno di mantenimento per le condotte elusive o gli inadempimenti posti in essere dall'ex coniuge percettore dell'assegno.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli, lamentando il fatto che la stessa fosse stata emessa anche per somme detraibili, corrispondenti all'assegno di mantenimento all'ex moglie.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che non viene meno la detraibilità delle suddette somme per il solo fatto che esse siano accreditate sul conto del figlio.
L'Agenzia delle Entrate censurava la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, nonché la conferma dell'atto impositivo.
Con la sentenza n. 2122 del 22 aprile 2021, la Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello, rilevando che il contribuente aveva provveduto ad accreditare gli importi degli assegni dovuti alla ex moglie sul conto corrente del figlio allo scopo di sottrarli alla procedura di pignoramento per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria, a cui erano già stati sottoposti i conti correnti dell'ex coniuge. All'apparenza, potrebbe infatti sussistere una violazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, tuttavia la Commissione rileva che oggetto della cartella di pagamento è l'obbligazione tributaria, dunque ciò che rileva è il rapporto tributario contribuente-Amministrazione finanziaria.
Per tale ragione, non possono essere considerate né le modalità di adempimento dell'obbligazione civile nei confronti dell'ex moglie, né il rapporto tributario tra essa e l'Amministrazione finanziaria, in quanto le prime sono legittime e quanto al secondo, non può configurarsi una sanzione a carico del terzo per eventuali condotte elusive dell'ex coniuge.
Del resto, l'art. 10-bis trova applicazione solo in relazione alle obbligazioni fiscali proprie del contribuente, e non per condotte elusive poste in essere da terzi.
Svolgimento del processo
Con ricorso in primo grado. (...) ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe per IRPEF e addizionali per l'anno 2013, lamentando che essa era stata emessa anche per somme detraibili -assegno di mantenimento alla ex coniuge- pur risultando ciò dalle attestazioni di ricevuta da parte della stessa.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha eccepito la legittimità dell'atto impugnato e ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 6582/17/19 depositata il 13.5.2019, ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la circostanza che le somme dovute alla ex coniuge siano state accreditate sul conto del figlio non faccia venire meno la detraibilità delle stesse, posto che il figlio era legittimato dal creditore, la ex coniuge appunto, a riscuoterle ex art. 1188 c.c..
Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di primo grado e ne ha chiesto la riforma, con conferma dell'atto impositivo. Ha eccepito il difetto di motivazione sulla ritenuta legittimità della detraibilità di tali somme, rilevando la natura elusiva della distrazione operata dal (...) delle somme de quibus in favore del figlio.
Il contribuente, benché ritualmente citato, non si è costituito.
Motivi della decisione
1. L'atto di appello non merita accoglimento, dovendosi ritenere condivisibile e immune da censure la decisione di primo grado.
2. Quanto all'unico motivo di gravame, si osserva quanto segue.
L'Ufficio evidenzia che, come ammesso dallo stesso appellato nella corrispondenza allegata alle difese di primo grado, egli accreditava gli importi in questione sul conto corrente del figlio proprio per evitare che gli stessi venissero assoggettati alla procedura di pignoramento per crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria, a cui erano già stati sottoposti i conti correnti della ex coniuge. Sussisterebbe quindi una violazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, rilevando un abuso del diritto, cioè una condotta che mira ad aggirare le norme tributarie, per ottenere risparmi di imposta indebiti.
Questa Commissione rileva tuttavia che l'oggetto della cartella è l'obbligazione tributaria del (...), e quindi ciò che rileva in questa sede è il rapporto tributario tra il predetto e l'Amministrazione finanziaria.
Non possono, pertanto, venire in considerazione nè le modalità di adempimento della obbligazione civile del predetto nei confronti della ex moglie, nè il rapporto tributario tra quest'ultima e l'Amministrazione finanziaria. Quanto alle prime, esse sono del tutto legittime, rilevando tra il (...) e l'ex moglie la sola applicazione delle disposizioni del codice civile. Quanto al secondo, non appare possibile sanzionare un terzo -il (...)- per eventuali condotte elusive della ex moglie. La norma dell'art. 10 bis dello Statuto trova applicazione infatti nei confronti del medesimo contribuente per le obbligazioni fiscali sue proprie, non certo per condotte elusive o inadempimenti da parte di terzi (in questo caso, la ex moglie).
Invero, la odierna parte contribuente ha correttamente adempiuto a tutti i suoi obblighi fiscali ed ha pieno diritto ad operare le detrazioni per cui è causa.
3. Nulla è dovuto per le spese del grado, in ragione della mancata costituzione della parte contribuente.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio:
- rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
- nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 19 aprile 2021.