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7 giugno 2021
Legittimo il passaggio con autoveicoli nella parte comune adibita a parcheggio

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla res in comunione un'utilità maggiore e più intensa rispetto a quella degli altri, purché non venga alterata la destinazione del bene ovvero compromesso il diritto di uso da parte degli altri.

La Redazione

L'attore conveniva in giudizio il germano al fine di negargli il diritto di transitare con automezzi all'interno dell'area di comproprietà per accedere ai terreni di sua pertinenza, tenendo conto che tale area, confinante con quella di esclusiva proprietà del convenuto, era stata donata ad entrambi dal padre in parti uguali e convenzionalmente adibita ad area di parcheggio, non di transito di autovetture.
Il Tribunale di Massa respingeva la domanda dell'attore, assumendo che l'actio negatoria servitutis non poteva essere spiegata da un comproprietario.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello proposto, dunque l'attore si rivolge alla Corte di Cassazione.

Il ricorrente lamenta il fatto che il Giudice di seconde cure non avesse ravvisato, in particolare, un uso anomalo della res in comunione ai sensi dell'art. 1102 c.c..
Tuttavia, con l'ordinanza n. 15717 del 4 giugno 2021, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile, ribadendo che in tema di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., «ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di quest'ultimi. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno».
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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