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21 giugno 2021
Spese compensate per carenze difensive: legittima la riduzione del compenso

L'effettiva sussistenza di gravi carenze difensive, al punto da avere comportato la compensazione delle spese di giudizio, costituisce questione di merito che, in quanto tale, è sottratta al controllo di legittimità.

La Redazione

L'attuale ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Bologna per ottenere il pagamento di circa 21mila euro a titolo di compenso per l'attività di avvocato svolta in un giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo. Il Collegio, però, gli riconosceva una minore somma (circa 6mila euro), applicando i valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, giustificando la riduzione rispetto a quanto richiesto a causa di alcune gravi carenze nell'esercizio del patrocinio, le quali avevano portato alla compensazione delle spese di giudizio.
L'avvocato propone ricorso per cassazione.

Con l'ordinanza n. 17570 del 18 giugno 2021, la Suprema Corte dichiara i motivi di ricorso proposti dall'avvocato inammissibili, evidenziando che l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 contempla un potere ampiamente discrezionale del giudice, il quale non è censurabile in sede di legittimità. La quantificazione effettuata dal Giudice nel caso di specie appare, secondo i Giudici di legittimità, frutto di un apprezzamento effettuato in modo legittimo, avendo egli dato prevalenza ad alcuni dei criteri fissati dall'art. 4 rispetto ad altri, poiché ritenuti più influenti sulla valutazione dell'attività svolta.
Ciò posto, la Corte sottolinea che anche l'effettiva esistenza di carenze difensive è sottratta al controllo di legittimità, in quanto questione attinente al merito.
Anche per queste ragioni, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

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