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21 giugno 2021
Nessuna sanzione illegittima se manca la menzione del certificato di taratura dell’autovelox nel verbale

La mancata menzione degli estremi del certificato di taratura dell'apparecchio che accerta la violazione dei limiti di velocità non pregiudica il diritto di difesa del sanzionato.

La Redazione

L'attuale ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale con cui gli era stato contestato di avere superato i limiti di velocità mentre era alla guida dell'autovettura intestata all'associazione professionale dello studio legale di cui era parte.
Il Giudice respingeva l'opposizione, così come il Tribunale a seguito di gravame.
Il professionista, allora, si rivolge alla Corte di Cassazione, lamentano la violazione del diritto di difesa laddove il verbale avrebbe dovuto necessariamente contenere l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità.

Con l'ordinanza del 18 giugno 2021 n. 17574, la Suprema Corte non accoglie il ricorso, richiamando innanzitutto la sentenza n. 113/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di sottoporre le apparecchiature funzionali all'accertamento della violazione dei limiti di velocità a verifiche periodiche, con riferimento tanto ai sistemi di funzionamento automatico, quanto a quelli utilizzati con la presenza di operatori.

Ciò chiarito, la Corte osserva che la questione da dirimere riguarda la necessità che il verbale di contestazione contenga la specifica menzione del certificato di taratura periodica accanto agli estremi, ai fini della sua legittimità. In tal senso, la Consulta risponde in senso negativo, affermando che «la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura». Solo quando tale prova sarà acquisita, allora l'opponente sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfunzionante per ottenere l'annullamento della sanzione.
Non essendoci, dunque, alcuna norma che imponga la menzione del certificato di taratura ai fini della validità del verbale, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile.

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