Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
24 giugno 2021
Danni da sinistro stradale: il trasportato-danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione

Qualora nel sinistro stradale sia rimasta coinvolta solo l'autovettura sulla quale viaggiava il trasportato-danneggiato, egli può agire ai fini risarcitori direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 cod. assicurazioni.

La Redazione

L'attore conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa una compagnia assicuratrice al fine di ottenere un risarcimento dei danni pari a 330mila euro per i danni a lui cagionati a causa di un sinistro stradale. Nella specie, l'attore si trovava quale trasportato nell'autovettura assicurata presso la società convenuta, quando il conducente perdeva il controllo della stessa, uscendo di strada e cagionando all'attore gravi lesioni personali.
Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 141 cod. assicurazioni.
A seguito di gravame proposto dalla società assicuratrice, la Corte d'Appello ribaltava la situazione, accogliendo l'appello e ritenendo applicabile l'art. 144.
La questione veniva portata dall'attore dinanzi ai Giudici di legittimità, lamentando, tra i diversi motivi di ricorso, il fatto che l'art. 141, norma posta a tutela del terzo trasportato-danneggiato, trovasse applicazione anche quando non fossero state coinvolte altre autovetture nel sinistro.

Con la sentenza n. 17963 del 23 giugno 2021, la Corte di Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso prospettato, osservando in primo luogo che, in virtù della recente giurisprudenza, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta verso l'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento dell'incidente solo se siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli. Ciò si spiega, secondo la Corte, in base alla logica del favor creditoris, la quale si manifesta con l'attribuzione a favore del danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che si fonda sulla legge, e non sul contratto.
Ciò posto, la suddetta azione diretta può essere esercitata nei termini di cui all'art. 145.

Ora, l'art. 141 prevede una tutela rafforzata per il terzo trasportato che emerge solo in presenza di più veicoli coinvolti nel sinistro, poiché solo così «acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito”». In questo caso, il trasportato agisce verso l'assicuratore del proprio vettore in base alla semplice allegazione e prova del danno subìto e del nesso di causalità, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti degli altri veicoli.

Ciò chiarito, la Suprema Corte evidenzia che qualora nell'incidente risulti coinvolto solo il veicolo sul quale viaggiava il danneggiato, l'esigenza di tutela di cui all'art. 141 non sussiste, in quanto gli oneri probatori di danneggiato e responsabile hanno portata equivalente rispetto a quelli disciplinati dalla norma in questione.
Per tale ragione, l'azione proposta deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. assicurazioni, e non dell'art. 141, non essendovi alcuna differenza sul piano probatorio ma solo su quello risarcitorio, potendo il trasportato agire per il danno solo «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione».

Segue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, accompagnate dalla enunciazione del seguente principio di diritto: «nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all' art. 2054, comma 1, cod. civ. , ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209».

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?