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11 giugno 2021
Sanzioni disciplinari: il trattamento sanzionatorio più favorevole deve essere valutato nel caso concreto

Il CNF ridetermina la sanzione della cancellazione dall'albo con la sospensione dell'attività professionale, invocando l'applicazione del principio del favor rei; tuttavia, essa non rappresenta il trattamento sanzionatorio più mite nel caso concreto e pertanto viene accolto il ricorso dell'avvocato.

La Redazione

Ad un avvocato veniva comminata la cancellazione dall'albo dei professionisti per essersi qualificato come delegato del COA di Roma per introdursi abusivamente nelle aule dove si stava svolgendo la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e favorire alcuni partecipanti all'esame. In sede di rinvio, il CNF rideterminava la sanzione inflittagli nella sospensione dell'attività professionale per due anni in virtù dell'applicazione più favorevole della nuova disciplina deontologica.
Avverso tale decisione l'avvocato propone ricorso in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, l'inosservanza da parte del Giudice del rinvio dell'art. 65, c. 5, L. n. 247/2012 secondo il quale la disciplina del codice deontologico si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, ma solo se più favorevoli per il reo.

Con sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che, sebbene il CNF avesse invocato il principio del favor rei per giustificare la rideterminazione della pena, l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata avendo riguardo del caso concreto, per valutare effettivamente quale sia il trattamento sanzionatorio meno afflittivo.
Infatti, nel caso in esame, il Giudice della deontologia non aveva tenuto conto che la cancellazione dall'albo, tacitamente abrogata con la vecchia disciplina, consentiva comunque all'avvocato di chiedere la reiscrizione dopo un periodo minimo di due anni, risultando così il trattamento sanzionatorio più mite da applicare al caso di specie.

Pertanto, le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinviano la causa al CNF.

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