La disciplina sul procedimento sommario non prevede né un onere per il difensore di depositare i documenti al momento della costituzione né ipotesi di decadenza in caso di omissione della documentazione istruttoria.
Un avvocato adiva il Tribunale di Napoli Nord per ottenere la liquidazione e il pagamento del compenso nonché degli oneri accessori per l'attività difensiva svolta in favore del suo cliente in un giudizio definito con transazione. Sebbene il cliente avesse eccepito la prescrizione del credito, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la richiesta dell'avvocato chiarendo che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva, nel caso di specie, dalla data in cui era stata comunicata la conclusione della procedura transattiva.
Il cliente impugna il provvedimento e adisce la Corte di Cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ricorso, che la pronuncia dei giudici di merito si fondava su un documento che era stato prodotto irritualmente e tardivamente in giudizio.
Con ordinanza n. 17572 del 18 giugno, la Cassazione ritiene la doglianza in esame infondata e pertanto rigetta il ricorso.
Nelle sue argomentazioni, la Corte osserva anzitutto che non esiste un onere del difensore di depositare i documenti in giudizio al momento della costituzione, assenza peraltro confermata dall'
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'Avv. G.R. ha adito il tribunale di Napoli Nord con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per ottenere la liquidazione e il pagamento del compenso e degli oneri accessori per la difesa svolta in favore di S.P. in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno cagionato da un'emotrasfusione infetta. La causa era stata definita con transazione e con autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis, al pagamento in favore del S. di Euro 100.000,00 a titolo di equa riparazione, somma regolarmente incassata.
Il S. si è costituito in giudizio, eccependo la prescrizione del credito.
Con ordinanza del 4.12.2019, il tribunale ha liquidato in favore del difensore un compenso pari ad Euro 17.273,14, oltre alle spese di lite. Secondo il giudice di merito, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva non dal compimento della prestazione, ma "dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e quindi, nello specifico, dal 20.12.2017, ossia dalla data in cui il Ministero aveva comunicato la conclusione della procedura transattiva, rilevando che tale termine era stato interrotto più volte, il 19.02.2108 e il 25.10.2018.
Per la cassazione di questa ordinanza S.P. ha proposto ricorso in sette motivi.
G.R. ha svolto difese.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2957 c.c., comma 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prescrizione decorreva dal 15.1.2010, allorquando il difensore aveva manifestato l'adesione alla transazione e la volontà di rinunciare al giudizio, per cui il difensore non aveva titolo al pagamento, essendosi il credito già estinto.
Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando al tribunale di aver ritenuto che la comunicazione effettuata dal Ministero il 20.12.2017, avente ad oggetto l'avvenuto accredito dell'importo riconosciuto al danneggiato a titolo di indennizzo, avesse perfezionato il procedimento transattivo, mentre detto procedimento si era concluso già con la richiesta di adesione alla procedura, inoltrata in precedenza.
Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, l'avv. G. non aveva comunicato nessuna rinuncia al giudizio ai fini del versamento dell'equo indennizzo, giudizio che era stato cancellato dal ruolo per inattività delle parti, e non aveva svolto alcuna ulteriore attività, a riprova del fatto che la transazione si era perfezionata già con l'adesione del ricorrente.
I tre motivi, che appaiono strettamente e connessi e che vanno esaminati contestualmente, sono infondati.
Risulta anzitutto carente la stessa illustrazione del contenuto della nota del 20.12.2017, essendo preclusa la possibilità di valutarne il contenuto, trattandosi di atto di cui questa Corte non ha possibilità di prendere visione d'ufficio.
Ad ogni modo, proprio con riferimento alla definizione bonaria delle controversie in tema di risarcimento da emotrasfusioni infette, questa Corte ha affermato che nessuna deroga può ritenersi apportata dalla disciplina speciale (D.L. n. 89 del 2003, art. 3, convertito con L. n. 141 del 2003), alle modalità e alle formalità di conclusione dei contratti della pubblica amministrazione e che il perfezionamento della transazione resta in ogni caso discrezionale (Cass. s.u. 2050/2016), essendo fatta salva la possibilità del Ministero di non accettare la proposta di adesione proveniente dal danneggiato.
Detta proposta non perfeziona - quindi - l'accordo, occorrendo che la transazione si concluda in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà dell'amministrazione e che sia preservata una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte (Cass. 17403/2014).
Solo con la comunicazione dell'esaurimento della procedura poteva perfezionarsi la conciliazione della causa e quindi iniziare il decorso del termine di prescrizione, successivamente interrotto dal difensore, coincidendo tale momento - anche a prescindere dallo svolgimento di ulteriori attività o dall'invio di note o documentazione - con quello in cui il credito professionale era divenuto esigibile.
3. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 101, 702 bis c.p.c. e dell'art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia tenuto conto, ai fini della pronuncia sull'eccezione di prescrizione, della nota del Ministero della salute del 3.11.2016 prodotta irritualmente e tardivamente in giudizio, in violazione del contraddittorio.
La censura è infondata, non potendo configurarsi un onere del difensore di depositare in giudizio i documenti al momento della costituzione.
Il giudizio è stato proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ed era sottoposto alla disciplina del citato decreto, art. 3.
Nel procedimento sommario di cognizione l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4 (norma che dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione), non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza (cfr., sia pure con riferimento al cd. rito sommario ordinario: Cass. 25547/2015).
Tale disposizione si applica al giudizio sommario speciale in tema di liquidazione del compenso degli avvocati, poichè il citato decreto, art. 3, comma 1, dispone che nelle suddette controversie non sono invocabili i soli commi secondo e terzo dell'art. 702-ter c.p.c..
In effetti, al pari che nel rito ordinario (ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione: cfr. Cass. 15691/2011; Cass. 81/2012), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c., sancisce alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perchè il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c..
Ancor meno agevolmente appare allora ravvisabile un momento preclusivo per le deduzioni probatorie nelle controversie trattate con il rito sommario elencate nel D.Lgs. n. 150 del 2011, Capo III, in quanto ad esse neppure si applica l'art. 702 ter c.p.c., comma 3, essendo preclusa la possibilità di convertire il rito.
4. Il quinto motivo assume - testualmente - che l'adesione alla transazione aveva comportato la definizione della causa nel 2010, trasformando il titolo risarcitorio in pretesa indennitaria, con effetto novativo ed estintivo e conseguente abdicazione alle pretese.
Il motivo è inammissibile, finendo per riproporre la questione dell'esatta datazione del momento di perfezionamento della transazione e della decorrenza della prescrizione, in modo del tutto apodittico e senza addurre alcuna argomentazione a giustificazione delle tesi sostenute.
5. Il sesto motivo denuncia l'erroneità e la contraddittorietà della decisione in relazione ad un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver il tribunale liquidato il compenso senza tener conto che, una volta intervenuta la transazione, nulla competeva al difensore per l'attività giudiziale, conclusasi già in data 14.11.2008, allorquando si era tenuta l'ultima udienza nella quale il difensore aveva presenziato.
La censura - oltre a retrodatare infondatamente il perfezionamento della transazione già al 2008 - non merita accoglimento in base al semplice rilievo che il giudizio era proseguito fino all'avvenuta cancellazione dal ruolo e che la transazione, una volta conclusa, non escludeva che il difensore avesse titolo al compenso per le attività giudiziale svolte fino a quella data.
La circostanza che dopo il 14.11.2008 il resistente non fosse più comparso in giudizio non viene in rilievo, avendo la sentenza riconosciuto i compensi per fasi, sulla base delle attività documentate, e non per singoli atti o in base al numero di udienze (cfr. sentenza, pag. 2).
6. Il settimo motivo denuncia - testualmente - la mancata trasformazione del rito da sommario ad ordinario a seguito della proposizione dell'eccezione di prescrizione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che, per effetto della proposizione dell'eccezione di prescrizione, il giudizio doveva essere trattato con il rito ordinario.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendo sufficiente richiamare il principio espresso da questa Corte a sezioni unite secondo cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. o in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 (Cass. s. u. 4485/2018).
6. L'ottavo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il tribunale quantificato il compenso senza considerare che il ricorrente avendo nominato un co-difensore e che l'avv. G. aveva diritto al corrispettivo per la sola attività svolta personalmente.
Anche tale censura non merita accoglimento, poichè il Collegio giudicante ha dato atto che le attività prese in considerazione erano documentate e che il ricorrente ne aveva anche ammesso lo svolgimento (cfr. sentenza, pag. 2), dovendo concludersi che la quantificazione è stata operata in base agli atti che il tribunale ha ritenuto fossero stati personalmente compiuti dal difensore e ciò in base ad un accertamento in fatto che non può sindacarsi in sede di legittimità.
Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.