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21 giugno 2021
Nessuna decadenza per l’avvocato che fa causa al cliente per il compenso e non deposita subito la documentazione

La disciplina sul procedimento sommario non prevede né un onere per il difensore di depositare i documenti al momento della costituzione né ipotesi di decadenza in caso di omissione della documentazione istruttoria.

La Redazione

Un avvocato adiva il Tribunale di Napoli Nord per ottenere la liquidazione e il pagamento del compenso nonché degli oneri accessori per l'attività difensiva svolta in favore del suo cliente in un giudizio definito con transazione. Sebbene il cliente avesse eccepito la prescrizione del credito, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la richiesta dell'avvocato chiarendo che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva, nel caso di specie, dalla data in cui era stata comunicata la conclusione della procedura transattiva.
Il cliente impugna il provvedimento e adisce la Corte di Cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ricorso, che la pronuncia dei giudici di merito si fondava su un documento che era stato prodotto irritualmente e tardivamente in giudizio.

Con ordinanza n. 17572 del 18 giugno, la Cassazione ritiene la doglianza in esame infondata e pertanto rigetta il ricorso.
Nelle sue argomentazioni, la Corte osserva anzitutto che non esiste un onere del difensore di depositare i documenti in giudizio al momento della costituzione, assenza peraltro confermata dall'art. 702-bis, c. 1 e 4, c.p.c., che non prevede alcuna decadenza in caso di omissione della documentazione istruttoria. Aggiunge inoltre la Cassazione che la disposizione menzionata si applica al caso in esame in quanto il giudizio è stato proposto ex  art. 14 D.Lgs n. 150/2011, e resta soggetto al rito sommario anche quando l'avvocato chiede che il cliente sia condannato a pagargli le spettanze e la controparte solleva contestazioni relative all'esistenza del rapporto o in generale all'an debeatur. Il rito viene trasformato da sommario ad ordinario soltanto quando la controparte amplia l'oggetto del giudizio con la proposizione di una nuova domanda.

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