I Giudici di legittimità ribadiscono l'applicazione dell'art. 420-ter, c. 5, c.p.p. anche nei procedimenti di sorveglianza, stabilendo che fuori dalle ipotesi tassative previste dall'art. 97 c.p.p. il difensore di fiducia non può essere sostituito, pena la nullità del provvedimento.
Con sentenza n. 21981 del 3 giugno 2021, la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma con la quale aveva rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata dal ricorrente. Quest'ultimo, tra i motivi di censura, lamenta che all'udienza di trattazione il Tribunale di sorveglianza gli aveva nominato un difensore d'ufficio senza informare il suo difensore di fiducia, il quale non era riuscito a partecipare all'udienza nonostante avesse precedentemente acconsentito alla celebrazione della stessa da remoto seguendo le indicazioni fornite dal Collegio giudicante.
Nelle sue argomentazioni, la Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, determina la nullità dell'udienza stessa e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, poiché la partecipazione del difensore già nominato dalla parte è necessaria e obbligatoria sia nei procedimenti di esecuzione che in quello di sorveglianza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza trova attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, in forza del quale non è possibile equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza con quella del difensore sostituto
Alla luce di tali principi, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza aveva ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza di una delle ipotesi tassative previste all'
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da D.M.D..
2. Avverso l'ordinanza ricorre il D.M., per il tramite del difensore di fiducia avv. Massimo Lauro, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 71 bis Ord. pen., art. 127 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 4, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p..
Il Tribunale di sorveglianza aveva definito il procedimento provvedendo a nominargli all'udienza di trattazione un difensore di ufficio senza, quindi, "sentire" il suo difensore di fiducia nonostante lo stesso, dopo avere acconsentito alla celebrazione dell'udienza a mezzo piattaforma Teams ed essersi uniformato alle indicazioni fornite dal Collegio giudicante, non avesse potuto parteciparvi e svolgere l'attività difensionale.
2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale, oltre ad incorrere errori nell'indicazione dei titoli in esecuzione e del tipo di misura richiesta nonchè nell'attestazione relativa alla partecipazione del difensore di fiducia all'udienza, ha travisato le informazioni fornite dai Carabinieri di Mentana sulle vicende giudiziarie di cui è stato protagonista e sulla frequentazione di persone pregiudicate.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
2. Nell'esaminare i casi di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso integra una nullità e ciò perchè sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria, con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonchè degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 Zambon; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997).
Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264689).
D'altra parte, che nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, debba trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, ha trovato definitiva conferma nell'orientamento, prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purchè documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj. Rv. 279725; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310).
3. Nel caso in verifica dall'esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della eccezione difensiva, ed in particolare dal sintetico verbale di udienza che si limita a dare atto della presenza del difensore di ufficio, si evince che l'udienza da remoto dinanzi al Tribunale non si era svolta con la presenza "a distanza" del difensore di fiducia che in precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti presidenziali di fissazione. In tal modo, però, il Tribunale ha ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all'art. 97 c.p.p. Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p..
4. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta di concessione della detenzione domiciliare fissando nuova udienza nel rispetto dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per sorveglianza di Roma.