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4 giugno 2021
Nessuna sostituzione del difensore di fiducia che non può partecipare all’udienza da remoto, pena la nullità

I Giudici di legittimità ribadiscono l'applicazione dell'art. 420-ter, c. 5, c.p.p. anche nei procedimenti di sorveglianza, stabilendo che fuori dalle ipotesi tassative previste dall'art. 97 c.p.p. il difensore di fiducia non può essere sostituito, pena la nullità del provvedimento.

La Redazione

Con sentenza n. 21981 del 3 giugno 2021, la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma con la quale aveva rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata dal ricorrente. Quest'ultimo, tra i motivi di censura, lamenta che all'udienza di trattazione il Tribunale di sorveglianza gli aveva nominato un difensore d'ufficio senza informare il suo difensore di fiducia, il quale non era riuscito a partecipare all'udienza nonostante avesse precedentemente acconsentito alla celebrazione della stessa da remoto seguendo le indicazioni fornite dal Collegio giudicante.

Nelle sue argomentazioni, la Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, determina la nullità dell'udienza stessa e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, poiché la partecipazione del difensore già nominato dalla parte è necessaria e obbligatoria sia nei procedimenti di esecuzione che in quello di sorveglianza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza trova attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, in forza del quale non è possibile equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza con quella del difensore sostituto ex  art. 97, comma 4, c.p.p.. Per questo motivo, anche nel procedimento di sorveglianza deve applicarsi quanto stabilito all'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., «con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionali, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purchè documento e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria».

Alla luce di tali principi, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza aveva ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza di una delle ipotesi tassative previste all'art. 97 c.p.p., determinando così la nullità dell'ordinanza emessa.

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