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8 giugno 2021
Cosa succede se la parte rinuncia alla discussione orale ex art. 23 del Decreto Ristori?

Nella sentenza in commento, la sopravvenuta rinuncia della difesa a discutere oralmente la causa determina l'intervento chiarificatore della Cassazione sulle possibili conseguenze per la successiva trattazione del rito e per la parte non rinunciante.

La Redazione

Nella sentenza n. 22248 del 7 giugno 2021, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito: se una parte richiede la discussione orale ex art. 23 D.L. n. 137/2020, ma poi vi rinuncia, ciò determina il mutamento del rito in quello cartolare?

La disamina della Cassazione muove dal dettato normativo dell'art. 23 del Decreto Ristori, dove non è prevista espressamente una facoltà di rinuncia, a tal punto da ritenere che tale facoltà rappresenti un'eccezione alla regola generale secondo cui i procedimenti pendenti in Cassazione in tempi di Covid-19 debbano essere trattati con le modalità camerali non partecipate. Tuttavia, consentire alla parte di rinunciarvi unilateralmente non è conforme alla ratio sottesa al Decreto Ristori e soprattutto è lesivo del principio del contraddittorio.
In primis, la normativa in esame individua un termine perentorio entro il quale la parte interessata può esercitare la sua scelta, precludendole di modificare il rito prescelto una volta che il procedimento sia stato instaurato nella forma di trattazione orale o cartolare. L'irrevocabilità della scelta è giustificata dal fatto che una successiva modifica del rito inciderebbe direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti: la Corte Suprema considera il caso in cui la parte dovesse rinunciare alla sua richiesta di discussione orale nell'imminenza dell'udienza, impedendo alle controparti di provvedere al deposito delle memorie ex  art. 611 c.p.p., essendo ormai scaduto il termine prescritto. Infatti, in caso di trattazione orale, le parti non sono più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione camerale non partecipata e affidano le loro richieste e difese in udienza.

In conclusione, «ammettere la possibilità della rinuncia alla richiesta di discussione orale consentirebbe l'innesto di un potere dispositivo unilaterale sul corretto svolgimento dell'iter processuale», e dunque «il principio secondo cui la rinuncia alla discussione orale, formulata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 4, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto a concludere oralmente in udienza».

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