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21 giugno 2021
Tutela dell’ambiente: le Province possono irrogare le sanzioni amministrative?

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra Stato, Regioni ed altri Enti locali in termini di potestà sanzionatorio-amministrativa in materia ambientale.

La Redazione

Due società proponevano opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni con le quali la Provincia di Genova aveva comminato una sanzione pecuniaria per la violazione degli artt. 124 e 133, comma 2, D.Lgs n. 152/2006 ed eccepivano contestualmente l'incompetenza dell'autorità provinciale ad adottare il provvedimento sanzionatorio.
Il Giudice distrettuale rigettava tale eccezione ritenendo che, nel vigore del D.Lgs n. 152/1992, la Regione Liguria aveva adottato la L.R. n. 43/1995 con la quale attribuiva alle Province sia la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sia il potere di comminare le sanzioni, e che tale competenza doveva intendersi riferita anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 135 del D.Lgs. n. 152/2006.

La parte attrice propone ricorso in Cassazione sostenendo che la possibilità di conferire la competenza sanzionatoria ad autorità diverse dalle Regioni, come le Province, era venuta meno con il D.Lgs. n. 152/2006, il quale non portava con sè l'autorizzazione prevista dalla legge regionale ligure.

Con l'ordinanza n. 17569 del 18 giugno 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e ritiene il motivo di doglianza inammissibile ex  art. 360-bis n. 1, c.p.c..
Anzitutto, la Suprema Corte ribadisce che, l'incompetenza assoluta, che comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre solo quando l'atto emesso riguarda materie totalmente estranee alla sfera degli interessi pubblici facenti capo all'amministrazione cui appartiene l'organo emittente, mentre l'incompetenza relativa, non rilevabile d'ufficio ma necessariamente dedotta con l'atto di opposizione, si configura nei casi in cui le materie rientrano, sia pure per fini diversi, nella sfera d'interessi pubblici facenti capo alla stessa amministrazione. Ciò detto, la Corte ritiene che il caso in esame rientri nell'ipotesi di incompetenza relativa.

Nelle sue argomentazioni la Cassazione osserva che, l'art. 135 D.Lgs n. 152/2006 ha adottato una formulazione sostanzialmente analoga al testo originario dell'art. 56 D.Lgs. n. 152/1999, prevedendo che «in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e ss., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione della sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzione affidate dalle legge ad altre pubbliche autorità».
Considerato ciò, la Corte di Cassazione ritiene che l'art. 135, cit., ha «preservato “le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, rendendo del tutto legittima una diversa regolazione mediante legge regionale, in mancanza di una riserva in favore di quella statuale».
Prosegue poi la Corte affermando che nemmeno l'art. 117 Cost., comma 2, lett. s) Cost. prevede un divieto di delega mediante legge regionale, in quanto la potestà legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente configura «una competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano diverse competenze, anche regionali, che devono esplicarsi nel rispetto degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato». Peraltro, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema, affermando che «non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s), né dell'art. 118 Cost., commi 1 e 2 – allorquando la Regione deleghi alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto detta delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art.118 Cost. e dal D.Lgs n. 112 del 1998, art. 3, secondo il quale ciascuna regione determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali».

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