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25 giugno 2021
Anche il condomino danneggiato deve contribuire al risarcimento in favore del Condominio
Ribadita la responsabilità solidale di tutti i condomini per omessa manutenzione delle parti comuni, compreso il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata.
La Redazione

La vicenda trae origine dalla pronuncia del Tribunale di Catania con la quale un Condominio veniva condannato al pagamento delle spese risarcitorie per i danni subiti dall'unità immobiliare di cui era proprietaria la società ricorrente, a causa dell'omessa manutenzione di una parte comune. La Corte d'Appello catanese confermava quanto stabilito dai giudici di primo grado integrando in motivazione che le spese in oggetto dovessero essere ripartite secondo i criteri stabiliti all'art. 1126 c.c., e pertanto, anche la società ricorrente, in quanto condomina, aveva l'obbligo di contribuire alle stesse.
La società ricorrente adisce la Suprema Corte, deducendo la violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Catania.

Con l'ordinanza n. 18187 del 24 giugno 2021, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: «il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati». La Cassazione ritiene infatti che tutti i singoli condomini siano solidamente responsabili rispetto all'obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato e che anche quest'ultimo risulti gravato dall'obbligo di contribuire alla spesa pro quota nei confronti del Condominio ex  art. 2055 c.c.. Aggiunge inoltre che il criterio di ripartizione per le spese è quello previsto all'art. 1125 c.c..
Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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