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9 giugno 2021
Nessuna esclusione del diritto di accesso ai documenti quando essi siano già stati trasmessi al giudice penale

Illegittimo il diniego di ostensione del documento motivato dal fatto che esso sia già stato acquisito da altra autorità giudiziaria, non sussistendo alcun caso di esclusione per via della contemporanea detenzione del documento da parte di altra autorità o amministrazione statale.

La Redazione

Con la sentenza n. 6756 del 7 giugno 2021, il TAR Lazio ha precisato che nel caso in cui un atto o documento la cui visione sia funzionale alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante formi oggetto anche di disciplina in altri rami del diritto ove l'accesso è sottoposto a diversa regolamentazione, l'amministrazione che detiene il documento non può comunque sottrarsi ai suoi obblighi di ostensione, previsti dalla L. n. 241/1990.
A tal proposito, il TAR ha affermato che il fatto che uno stesso documento abbia una distinta regolamentazione in merito al diritto di accesso si giustifica per via dei diversi livelli di interesse che esso ricopre per l'ordinamento giuridico; ciò non significa, però, che l'ordinamento imponga al privato di avvalersi dell'uno o dell'altro canale per accedere allo stesso documento, essendo esso accessibile attraverso i due canali paralleli.

Il TAR spiega, infatti, che l'ammissione o l'esclusione del diritto di accesso ai documenti si rinviene esclusivamente nel Capo V della L. n. 241/1990, il quale è caratterizzato dal principio che può definirsi «di autosufficienza regolatoria», in base al quale consentire ovvero escludere il diritto di accesso si ricerca solo nelle disposizioni di cui agli artt. 22 ss. della Legge citata, tra cui non viene menzionata, quale causa di esclusione, l'esistenza di una parallela previsione di altro ramo dell'ordinamento giuridico di accedere allo stesso documento.
Del resto, l'esclusione del diritto di accesso quando i documenti costituiscano oggetto di indagine penale è prevista dal comma 6 dell'art. 24, il quale, chiarendone i confini, non prevede l'ipotesi sottoposta all'attenzione del TAR. Il successivo comma 7, poi, contrappone a tale esclusione una rilevante eccezione che opera generalmente quando la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria al fine di curare o difendere gli interessi giuridici dei richiedenti l'accesso.

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