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28 giugno 2021
Riconoscimento del figlio: il termine per impugnare decorre dalla scoperta della non paternità

La Consulta afferma che il comma 3 dell'art. 263 c.c. è illegittimo nella parte in cui non prevede che il termine annuale per impugnare il riconoscimento del figlio, da parte dell'autore, decorre dal giorno in cui quest'ultimo abbia scoperto di non essere il padre biologico.

La Redazione

Con la sentenza n. 133 del 25 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 263 c.c. laddove non prevede che il termine annuale di impugnazione del riconoscimento del figlio decorre, per l'autore del riconoscimento, dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della non paternità.
Questa la conclusione a cui è pervenuta la Consulta, ritenendo irragionevole che, per i casi diversi dall'impotenza, il termine di un anno per impugnare il riconoscimento del figlio decorra, per l'autore del riconoscimento, dal momento dell'annotazione dell'atto, anziché dalla scoperta di non essere il padre biologico.
In tal senso, la Corte ha ravvisato una disparità di trattamento irragionevole tra chi può provare la sua impotenza e chi abbia ugualmente scoperto di non essere padre biologico del piccolo dopo un anno dall'annotazione del riconoscimento, essendo a lui inibito l'accesso ad un giudizio in cui l'interesse alla verità biologica viene sempre bilanciato in termini concreti con quello del figlio.
Altresì irragionevole è il fatto che l'art. 263 renda più difficile per il padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine di un anno ai fini dell'impugnazione del riconoscimento rispetto al padre coniugato in sede di azione di disconoscimento della paternità exart. 244 c.c..
Con la stessa decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla stessa norma con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede che l'azione di impugnazione del riconoscimento debba essere proposta entro 5 anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, ritenendo che il decorso di un termine così lungo radichi il legame famigliare e, di conseguenza, rende prevalente l'interesse del figlio alla stabilità del suo status.

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