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25 giugno 2021
Misure di sicurezza presso le REMS: la Corte Costituzionale dispone un’istruttoria per risolvere le difficoltà

I dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina riguardante la competenza regionale nelle REMS, sollevata da un giudice della Regione Lazio, inducono la Consulta a chiedere informazioni in merito all'applicazione concreta della misura di sicurezza nei confronti degli autori di reato infermi di mente o socialmente pericolosi.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 131 del 24 giugno 2021, la Corte Costituzionale ritiene necessario acquisire una serie di informazioni da parte dei ministeri della Giustizia e della Salute, della Conferenza delle Regioni e l'Ufficio parlamentare di bilancio riguardanti il funzionamento del sistema delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

L'intervento della Corte è stato sollecitato da un giudice del Tribunale di Tivoli, il quale aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza, rimasta tuttavia ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle REMS della Regione Lazio.
Per questo motivo, il Giudice tivolese rimetteva la questione alla Consulta, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina sulle REMS nella parte in cui «affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale (…) sollevando il ministro della Giustizia da ogni responsabilità in materia».

Per potersi pronunciare sulla questione, la Corte Costituzionale chiede dunque di ricevere dalle autorità destinatarie le informazioni richieste entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame. In particolare, la Consulta chiede di:

  • chiarire se attualmente esistono forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale il cui scopo è quello di assicurare l'effettiva e tempestiva esecuzione dei ricoveri a livello regionale o nazionale;
  • verificare se il Governo esercita dei poteri sostitutivi nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti in alcune specifiche Regioni;
  • accertare che le difficoltà riscontrate siano dovute all'inadeguatezza delle risorse finanziare, ad ostacoli applicativi ovvero ad altre ragioni.
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