Con la risposta n. 414/2021, l'Agenzia delle Entrate, in tema di successioni, chiarisce che l'atto di donazione di somma di denaro stipulato a seguito di rinuncia di rendita vitalizia non costituisce elusione fiscale se giustificato da ragioni extrafiscali e pertanto è assoggettato alla sola imposta sulle donazioni.
I legatari esponevano con apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate il quesito relativo alla sussistenza o meno dell'abuso del diritto o dell'elusione fiscale nella stipulazione di un atto di donazione di somme di denaro a seguito di rinuncia al legato di rendita vitalizia.
Con la risposta n. 414, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima esaminato l'
- «la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da benedici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
- l'essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”».
Tuttavia, il legislatore ha previsto al comma 3 un'eccezione alla regola di cui sopra in cui considera non abusiva quelle operazioni che, seppur presentano i tre requisiti indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.
Ciò detto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in esame l'operazione posta in essere dagli istanti non costituisca una fattispecie di abuso del diritto, in quanto l'atto di donazione oggetto del quesito, effettuato a seguito dell'atto di rinuncia al legato, «è giustificato da valide ragioni economiche extrafiscali rappresentate sia dalle rilevanti difficoltà di definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie e sia delle incertezze, dai costi e dalle probabili controversie familiari e giudiziali che sarebbero derivate dall'instaurazione di un procedimento giudiziario per l'accertamento della nullità del legato all'interno del testamento».
Pertanto, l'atto di donazione sarà assoggettato all'imposta sulle donazioni con l'aliquota del 6%, prevista dall' art. 2, comma 49, D.L. n. 262/2006 , conv. con modificazioni, dalla