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1 luglio 2021
La data dell'assemblea non va calcolata nel termine per comunicare l'avviso di convocazione
La Cassazione chiarisce che nel computo del termine per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio deve essere conteggiata la data di ricezione dello stesso e non anche quella prevista per l'adunanza.
La Redazione

Un condomino propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza di rigetto del gravame pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, lamentando, tra le varie doglianze, il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 66 disp. att. c.c..

Con ordinanza n. 18635 del 30 giugno 2021, la Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo che la questione sollevata dal ricorrente non fosse conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte secondo il quale «ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., u.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione».

Precisa poi la Corte che, nei casi in cui la legge fa riferimento al dies a quem per la decorrenza del termine, deve essere considerato il giorno iniziale e non quello finale, in quanto la non computabilità di entrambi costituisce un'ipotesi limitata ai casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso in esame, dunque, conteggiando il giorno della ricezione dell'avviso ai fini del calcolo del termine per la comunicazione del medesimo, esso risulta tempestivo.

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