Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
28 giugno 2021
Quando scatta il concorso di cause nei reati omicidio stradale?

La Cassazione chiarisce che basta anche un comportamento anomalo - e incolpevole - da parte della stessa vittima oppure di un altro soggetto per far scattare il concorso di cause che porta a diminuire la pena di chi viene condannato per omicidio o lesioni stradale.

La Redazione

Un imputato propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui veniva confermata la condanna di primo grado, ad esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione per il reato di omicidio stradale.
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante prevista all'art. 589-bis, c. 7, c.p., in relazione alle condizioni del trattore condotto dalla vittima, privo dei sistemi di protezione. Sul punto, viene contestata l'omessa applicazione di quanto statuito all'art. 106 CdS, in combinato disposto con l'art. 271 del reg. di esecuzione ed attuazione del CdS, in base al quale le macchine agricole devono essere dotate di tali requisiti di sicurezza.

In via preliminare la Corte di Cassazione si sofferma sull'attenuante invocata dal ricorrente, affermando che la ratio sottesa alla diminuzione della pena nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole risiede «nella necessità di spostare l'attenzione della condotta interferente della vittima al piano generale dell'interferenza causale, a chiunque riferibile e di valutare detta interferenza a prescindere dall'elemento psicologico che la sorregge, risultando irragionevole un giudizio di meritevolezza del più lieve trattamento sanzionatorio ancorato ai connotati soggettivi dell'interferenza stessa». Ne deriva dunque che possono incidere sul grado di colpevolezza dell'agente solamente le condotte della persona offesa che siano colpose oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi.

Con riguardo al caso in esame, la Corte rileva che la condotta della vittima è stata regolare, e l'accertata mancanza della copertura assicurativa del trattore non incide sul decorso causale dell'evento, che è stato invece determinato dall'eccessiva velocità del ricorrente. Pertanto, con sentenza n. 24820 del 25 giugno 2021, la Cassazione rigetta il ricorso.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?