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17 giugno 2021
Nessuna proroga del permesso di costruire senza che ne sia stata fatta richiesta

Alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune salentino affermando che non sussiste l'automatica sospensione dei termini ma, al contrario, è necessaria la presentazione dell'istanza ai fini della concessione della proroga del permesso di costruire.

La Redazione

Il Comune di Battipaglia negava ad una società la proroga degli effetti del permesso di costruire rilasciato dalla Prefettura di Salerno, contestando la tardività della richiesta rispetto al termine triennale per l'esecuzione dei lavori previsto dall'art. 15 D.P.R n. 380/2001 e l'illegittimità del titolo edilizio, così come riconosciuto dalla sentenza di condanna del Tribunale di Salerno nell'ambito di un procedimento penale, riguardante i precedenti proprietari, relativo alla costruzione dell'immobile.
Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso dinanzi alla sezione distaccata di Salerno del Tar per la Campania.
Il Tar di Salerno annullava il diniego impugnato, rilevando l'omesso invio alla società ricorrente del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e il difetto di motivazione dello stesso diniego, in quanto «i lavori erano stati interrotti per factum principis conseguente al sequestro penale dell'immobile, a carico della precedente proprietà». Il Comune di Battipaglia aveva quindi dato esecuzione alla decisione del giudice di primo grado, comunicando alla ricorrente l'avvio della decadenza del titolo edilizio e i motivi ostativi dell'accoglimento della domanda di proroga.

La società impugnava nuovamente il provvedimento del Comune di Battipaglia, lamentando, tra i motivi di ricorso, che il termine non poteva essere precedentemente prorogato poiché si era in attesa dell'esito del giudizio penale, e pertanto, la proroga doveva essere accordata ex art. 15, comma 2-bis, TU edilizia.
Il Tar di Salerno accoglieva il ricorso della società ritenendo illegittime le ragioni poste a sostegno del provvedimento di diniego del Comune salentino, il quale, a sua volta, propone appello avverso la suddetta sentenza.
A sostegno della sua tesi, il Comune ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sostiene che «il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi un cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore». Dunque, la proroga dei termini deve essere accordata solo in determinate ipotesi, ma rimane comunque necessaria la richiesta di proroga in quanto non vige l'automatica sospensione dei termini di cui all'art. 15 TU edilizia.

Con sentenza n. 4648 del 16 giugno 2021, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, sostenendo che le censure fatte valere dalla società ricorrente, incentrate sull'irrilevanza della tardività dell'istanza di proroga perché in presenza di sequestro penale, non sono condivisibili.

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