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24 giugno 2021
Reati ambientali: la prescrizione di regolarizzazione della polizia giudiziaria non è impugnabile

La Cassazione chiarisce la natura della prescrizione impartita alla società ricorrente, ex art. 318-ter e segg., D.Lgs. n. 152/2006, come atto tipico di polizia giudiziaria non immediatamente e autonomamente impugnabile davanti al giudice penale.

La Redazione

Una società presentava memoria dinanzi al GIP del Tribunale di Modena per chiedere l'annullamento ovvero la proroga del termine della prescrizione per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti impartitale dai Carabinieri Forestaliexart. 318-ter e segg., D.Lgs. n. 152/2006. Il Giudice di primo grado declinava la sua giurisdizione sul rilievo della natura amministrativa del procedimento previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e pertanto dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza presentatagli.
Avverso tale decisione, la società propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la natura di atto di polizia giudiziaria della prescrizione trovasse conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva riconosciuto profili di omogeneità tra il procedimento ex art. 318-bis, cit., e il procedimento adottato dall'art. 20, comma 1, e segg., D.Lgs. n. 758/1994 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021, la Corte di Cassazione esamina la questione sottopostagli, confermando anzitutto la sostanziale sovrapponibilità dei procedimenti estintivi e, in via consequenziale, l'applicabilità dei principi affermati dalla Corte in relazione al D.Lgs n. 758/1994 anche alle prescrizioni impartite alla società ricorrente.
Sul punto la Cassazione ricorda i principi secondo i quali «la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 20, richiamato dal D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario».

Continua la Corte precisando che, sebbene trattasi di atti di polizia giudiziaria, tuttavia le prescrizioni non sono autonomamente ed immediatamente impugnabili dinanzi al giudice penale, per un duplice motivo: in primo luogo, considerato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è espressamente previsto alcun gravame da esperire avverso tali provvedimenti; in secondo luogo, la possibilità di impugnare le prescrizioni impartite ex art. 318 e segg., cit., «consentirebbe al giudice penale di esercitare il controllo sulle condizioni dell'esercizio dell'azione penale prima ancora che l'azione stessa venga esercitata o che il pubblico ministero adotti una qualsiasi determinazione al riguardo (…) così stravolgendo il principio della separazione e autonomia delle funzioni».

Alla luce di quanto esposto, la Cassazione rigetta il ricorso e afferma il principio di diritto secondo il quale «la prescrizione impartita ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 318-ter, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente nè immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione».

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