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5 luglio 2021
Il no della Consulta alla revoca dei trattamenti assistenziali per mafiosi e terroristi

Contrasta con la Costituzione la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontano la pena fuori dal carcere poichè anche ad essi devono essere assicurati i mezzi necessari per vivere.

La Redazione

Con sentenza n. 137 del 2 luglio 2021, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell'art. 2 L. 92/2012 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva per i reati di mafia o terrorismo che scontano la pena in modalità alternativa alla detenzione.

Secondo la Consulta, «sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alle base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere». Pertanto, la stessa ritiene irragionevole che lo Stato privi un soggetto delle prestazioni assistenziali per la sola ragione che il medesimo può scontare la pena fuori dal carcere.

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