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2 luglio 2021
Fondo di Garanzia per le vittime della strada: non esibire la denuncia può costare il rigetto della domanda

La Corte di Cassazione rigetta la domanda risarcitoria del pedone nei confronti del Fondo di Garanzia perché non aveva esibito la denuncia presso la Procura della Repubblica, impedendo in tal modo di verificare a quanto tempo di distanza essa era stata sporta e quale fosse il contenuto.

La Redazione

Parte attrice conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bari una compagnia assicurativa, in qualità di impresa designata al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per chiedere la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell'investimento da parte di un'autovettura non identificata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Rigettata la domanda, il pedone impugnava la decisione davanti al Tribunale di Bari, il quale conferma quanto statuito in primo grado.
Il pedone ricorre in Cassazione sostenendo, tra i motivi di impugnazione, che i Giudici di merito avevano erroneamente rigettato la domanda risarcitoria in ragione del fatto che non era stata presentata all'Autorità giudiziaria la denuncia dell'investimento.

Con ordinanza n. 18717 del 1° luglio 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, sostenendo che, in relazione alla doglianza in esame, la richiesta di risarcimento non era stata respinta a causa della mancata presentazione della denuncia, bensì per la mancataesibizione della medesima presso la Procura della Repubblica; la denuncia avrebbe, infatti, consentito di accertare a quanto tempo di distanza era stata sporta e quale fosse il contenuto.

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