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21 luglio 2021
Accesso al gratuito patrocinio: per l’extracomunitario basta la dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare

Qualora risulti impossibile presentare la certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, per accedere al patrocinio a spese dello Stato i cittadini di Stati non aderenti all'Unione europea possono produrre una dichiarazione sostitutiva di tale certificazione.

La Redazione

Due cittadini indiani proponevano opposizione contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Gli stessi si erano visti negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato poiché l'Ambasciata ed il Consolato indiano in Italia non avevano provveduto a dare riscontro alla loro richiesta di certificare la mancanza di redditi all'estero.

Con la sentenza n. 157 del 20 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 79, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di provare di avere fatto tutto il possibile ai fini della presentazione della richiesta della documentazione, e dunque di produrre una dichiarazione sostitutiva di quest'ultima.
A tal proposito, la Consulta ha affermato che non è ragionevole, e contrasta con l'effettività del diritto di difesa, il fatto che un cittadino di un Paese non aderente all'Unione europea non possa avere diritto al patrocinio a spese dello Stato per il solo motivo che si trova nell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all'estero.
La legittimità della suddetta disposizione può essere ricostituita attraverso l'integrazione della previsione relativa all'onere probatorio, con la facoltà per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa i redditi prodotti all'estero, dopo aver dimostrato l'impossibilità di presentare la documentazione.

Mediante tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha uniformato la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario al principio di autoresponsabilità e a quanto già stabilito per il processo penale, non sussistendo alcuna ragione per differenziarli.

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