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22 luglio 2021
L’omessa manutenzione dell’immobile fa scattare la condanna penale
L'immobile dei ricorrenti rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica, al punto tale da richiederne la messa in sicurezza. La circostanza che l'edificio fosse distante dagli altri fabbricati è stata ritenuta irrilevante dalla Cassazione, che ha confermato la condanna dei proprietari.
La Redazione
Il Tribunale di Torino condannava due ricorrenti alla pena di 2.400 euro di multa ex  art. 677 c.p., per non aver ottemperato all'ordinanza del sindaco di Chianocco che aveva imposto di eseguire, a propria cura e spese ed entro il termine assegnato, le opere indispensabili alla messa in sicurezza dell'immobile di loro proprietà

Avverso tale pronuncia ricorrono in Cassazione, lamentando che i Giudici torinesi avevano escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Sul punto, i ricorrenti sostengono infatti che il Tribunale torinese aveva considerato elevata la portata del pericolo alla pubblica incolumità nonostante i proprietari avessero fatto qualche lavoretto nel corso degli anni e che l'immobile fosse ubicato a notevole distanza rispetto ai fabbricati confinanti.

Con sentenza n. 25176 del 1° luglio 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso sostenendo che i Giudici di prime cure avevano escluso la particolare tenuità del fatto sulla scorta del livello di pericolo per le persone insito nella condotta illecita dei ricorrenti, in quanto «la totale trascuratezza nel provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio, protrattasi per un periodo consistente, aveva determinato la caduta di tegole sulla pubblica via e nel terreno confinante, abitato da un nucleo familiare, sicchè il rischio che una pluralità di persone, che avevano libero accesso nei luoghi interessati, subissero conseguenze alla loro integrità fisica, venendo colpite da elementi della costruzione in deterioramento, era stato concreto ed effettivo».

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