Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
7 luglio 2021
Niente agevolazione “prima casa” se non si è spostata la residenza

Entro un anno dall'alienazione della prima casa, la ricorrente acquista un nuovo immobile nel comune dove lavora; tuttavia, la Cassazione ritiene che non siano soddisfatti i requisiti per continuare a beneficiare del vantaggio fiscale.

La Redazione

L'Agenzia delle Entrate chiedeva ad una contribuente la maggiorazione dell'imposta di registro, le sanzioni e gli interessi, ritenendo decaduta l'agevolazione “prima casa” per aver alienato il bene in suo possesso senza adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato entro l'anno successivo.
La CTR Lazio accoglieva il gravame della ricorrente, sostenendo il perdurare del beneficio fiscale in quanto il nuovo immobile era ubicato nel comune dove la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso in Cassazione lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto di poter escludere la decadenza dell'agevolazione fiscale sulla base dell'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione del precedente immobile acquistato usufruendo del predetto beneficio.

Con l'ordinanza n. 18939 del 5 luglio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il gravame sulla scorta del seguente principio: «in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dal D.P.R. n. 131/1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1, nota II bis, solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione».

Nel caso in esame dunque, la circostanza di non aver spostato la residenza ha determinato la decadenza del vantaggio fiscale per la ricorrente; non è stato sufficiente effettuare l'acquisto entro un anno dall'alienazione del precedente immobile e giustificare la titolarità del beneficio sul fatto che la casa fosse ubicata nel comune dove la stessa lavorava.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?