Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 agosto 2021
Separazione consensuale e divorzio congiunto: ok al trasferimento di immobili senza passare dal notaio

Le Sezioni Unite chiariscono che con l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di divorzio o di separazione è ammissibile il trasferimento di beni immobili tra coniugi ovvero a favore dei figli, senza la necessità di passare dal notaio.

La Redazione

La questione rimessa alle Sezioni Unite verteva sulla possibilità che l'accordo raggiunto dai coniugi sul trasferimento di immobili in sede di separazione congiunta ovvero di domanda congiunta di divorzio potesse o meno avere effetti traslativi.

Fino alla pronuncia in esame, infatti, sussistevano diversi orientamenti in materia: il primo, più restrittivo, escludeva che gli accordi tra coniugi in sede di separazione e divorzio potessero avere un contenuto ulteriore rispetto a quello necessario, non essendoci, dunque, spazio per eventuali trasferimenti immobiliari, i quali richiederebbero sempre e comunque l'intervento del notaio.
Un secondo orientamento prevedeva, invece, che i coniugi avessero la facoltà di assumere l'impegno di operare trasferimenti immobiliari all'interno del verbale di separazione o di divorzio congiunto, tuttavia l'effetto traslativo sarebbe comunque stato rinviato al momento della successiva stipula notarile.
Una terza posizione, infine, è quella che vedeva negli accordi di separazione e di divorzio una sorta di negoziazione complessiva, comprendente tutti i rapporti tra coniugi, costituendo tali accordi dei contratti tipici che trovano la loro disciplina negli artt. 711 c.p.c. e 4, comma 16, L. n. 898/1970.

Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aderiscono all'ultimo orientamento delineato, terminando l'esposizione delle ragioni a sostegno del medesimo con l'enunciazione del seguente principio di diritto: «sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?