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10 agosto 2021
Parto anonimo: il figlio può comunque accedere ai dati sanitari della madre

La Suprema Corte ha affermato che il diritto del figlio di conoscere le anamnesi familiari o la presenza di eventuali patologie, in particolare quelle ereditarie, non è escluso nel caso in cui la madre naturale abbia deciso di restare anonima.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021, la Corte di Cassazione accoglie sul punto il ricorso proposto dalla ricorrente volto a rivendicare il diritto di accedere alle proprie origini.
Nel caso in esame, la ricorrente chiedeva ai Giudici di procedere all'interpello della madre biologica al fine di comprendere innanzitutto se ci fossero margini di ripensamento da parte sua e poi per prendere visione delle informazioni sanitarie concernenti la salute della madre e delle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche.
Tanto il Giudice di primo grado quanto il Giudice di seconde cure avevano negato entrambe le possibilità, ma la Suprema Corte non è dello stesso avviso.

Considerando che la madre naturale della ricorrente era ormai ultranovantenne e soggetta ad un deterioramento cognitivo, oltre che a una depressione bipolare, gli Ermellini concordano con la soluzione adottata dai Giudici in vista dell'interpello della stessa al fine di confermare o meno una volontà che era stata da lei espressa oltre 50 anni prima al momento del parto, tenendo conto anche del fatto che la donna non aveva mai cercato la figlia negli anni successivi.
Quanto al rifiuto dei Giudici in relazione all'accesso agli atti sanitari della madre, però, i Giudici di legittimità assumono una posizione differente, affermando che pur non essendo concessa una consultazione indiscriminata del certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, comunque non può essere negato il diritto di accesso sulla base di uno specifico quesito che non abbia natura esplorativa, ma faccia riferimento a dati sanitari precisi e osservi tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza e la non identificabilità della donna.

La volontà della madre naturale di restare anonima, dunque, non esclude il diritto del figlio di conoscere la presenza di eventuali patologie, anche ereditarie, per ragioni di salute.

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