Nella sentenza in commento, la Cassazione ricorda il principio di diritto in forza del quale in caso di superamento del limite di velocità accertato con autovelox, la contestazione deve contenere l'indicazione del decreto del Prefetto che individua le strade dove è autorizzato l'utilizzo di tali apparecchiature.
Il Tribunale di Oristano rigettava l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di accertamento con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S, per aver superato il limite di velocità massimo consentito.
Il ricorrente propone gravame dinanzi la Cassazione, lamentando che la contestazione fosse priva dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con gli autovelox.
Con ordinanza n. 21603 del 28 luglio 2021, la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo il quale «in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le regioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile».
In ossequio a tale argomentazione, la Cassazione accoglie il ricorso.
Svolgimento del processo
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Arborea e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza emessa dal giudice di pace n. 37 del 19/11/2013, ha rigettato l'opposizione che M.M. aveva proposto nei confronti del verbale di accertamento n. (omissis), con il quale in data 8/7/2008 gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, per aver viaggiato ad un velocità superiore di 10 km/h a quella massima consentita.
Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la violazione non era stata contestata immediatamente al trasgressore, ha ritenuto che il verbale di contestazione impugnato fosse valido sul rilievo, tra l'altro, che la violazione era stata accertata con apparecchiatura per rilevamento automatico della velocità senza la presenza di accertatori sul luogo ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. f) e che, in tale ipotesi, non è necessario, in quanto non richiesto da alcuna norma, che il verbale di accertamento contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che, a norma del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002, individua le strade o singoli tratti di esse in cui possano essere utilizzati o installati tali dispositivi.
M.M., con ricorso notificato il 29/4/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata in data 2/3/2017.
Il Comune di Alborea ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 200 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con L. n. 168 del 2002 e all'art. 383 reg. att. C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2 C.d.S. e per omesso esame di documento decisive per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ritenuto che ai fini della legittimità del verbale di cointestazione impugnato non avesse rilevanza la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 cit., art. 4, senza obbligo di contestazione immediata.
2. Il motivo è fondato. Costituisce principio anche recentemente ribadito che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l'allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (cfr. Cass. n. 2243 del 2008; Cass. n. 331 del 2015; Cass. n. 24214 del 2018; Cass. n. 23551 del 2020). Nel caso di specie, poichè il verbale di accertamento non contiene la predetta indicazione, la censura dev'essere, per l'effetto, accolta.
3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata.
4. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, decide nel merito ed, in particolare, accoglie l'opposizione proposta da M.M. avverso il verbale di accertamento n. (omissis) dell'8/7/2008.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della causa, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da M.M. avverso il verbale di accertamento n. (omissis) dell'8/7/2008; condanna il Comune di Arborea a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 410,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Euro 570,00, di cui Euro 129,50 per esborsi, e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.