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5 agosto 2021
L’ex amministratore della società incorporata non può dare inizio a un giudizio

In tema di fusione per incorporazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla legittimazione processuale dell'ex amministratore della società incorporata cancellata dal registro delle imprese ad avviare un giudizio. 

La Redazione

Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva la domanda di simulazione assoluta di due contratti di compravendita per il medesimo immobile sul presupposto che l'atto introduttivo del giudizio non fosse inesistente e/o nullo nonostante la società attrice fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 23 luglio 2004 a seguito di fusione per incorporazione.
La Corte d'Appello di Cagliari confermava quanto statuito in primo grado per un duplice motivo: «perché la fusione comporta, a norma dell'art. 2504-bis c.c., una mera vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto, che permane e conserva la propria identità, pur in un diverso assetto organizzativo; perché, in ogni caso, l'incorporante si è costituita all'udienza del 6 maggio 2011 innanzi al Tribunale, ratificando l'operato dell'amministratrice della incorporata, donde l'efficacia sanante degli atti compiuti dal falsus procurator».
Proposto ricorso per Cassazione, la causa è stata rimessa alle Sezioni Unite affinché venisse risolto un contrasto giurisprudenziale in merito alla legittimazione processuale di agire in giudizio dell'ex amministratore della società incorporata cancellata dal registro delle imprese.

Con sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, le SS.UU. affermano il seguente principio di diritto: «la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano».

Pertanto, l'ex amministratore della società estinta difetta della capacità e della legittimazione processuale per far valere i diritti relativi ai rapporti giuridici trasferitisi in capo alla società incorporante. Sulla questione, gli Ermellini precisano che, nel caso in cui la società incorporata abbia già avviato un giudizio, la società incorporante può intervenire in quanto rappresenta un soggetto legittimato a far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, «indipendentemente dalla effettiva esistenza, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di essa, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale».

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