
I Giudici di Bologna chiedono alla Corte Costituzionale se l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca quinquennale della patente prevista per i reati exartt. 589-bis e 590-bis c.p. rispetti il principio costituzionale di proporzionalità.
Il Tribunale di Bologna sollevava dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'
Il giudice rimettente riteneva che le disposizioni censurate prevedessero l'applicazione di una sanzione accessoria «in modo indistinto tanto a chi abbia semplicemente arrecato una lesione personale grave, con semplice violazione delle norme del codice della strada, quanto a chi abbia causato tale situazione con una condotta più grave», disattendendo in tal modo i criteri di ragionevolezza e di proporzione delle pene.
Con ordinanza n. 184 del 30 luglio 2021, la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
Su di esse, infatti, la Consulta si era già espressa in precedenza, affermando l'illegittimità costituzionale dell'
La Corte Costituzionale conclude che l'eventuale questione di legittimità costituzionale della norma che prevede tale periodo può essere sollevata soltanto in sede di contestazione della legittimità del diniego del provvedimento autorizzatorio poiché richiesto prima del decorso dei cinque anni.
Corte Costituzionale, ordinanza (ud. 7 luglio 2021) 30 luglio 2021, n. 184
Svolgimento del processo
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Bologna, con ordinanza del 14 gennaio 2019 (r. o. n. 122 del 2020), ha sollevato, in riferimento agli
che il rimettente premette di procedere nei confronti di P. C., imputato del reato di cui agli
che, in punto di rilevanza, il rimettente afferma che in caso di condanna, ai sensi delle disposizioni censurate, all'imputato dovrebbe essere inevitabilmente comminata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida con divieto di conseguirla nuovamente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa;
che l'applicazione automatica della sanzione accessoria costituisce diretta conseguenza dell'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali per effetto della
che, ad avviso del giudice a quo, il legislatore, ha previsto una sanzione accessoria eccessivamente grave in relazione a condotte che sul piano dell'offensività e del grado della colpa si differenziano da «altre più biasimevoli», con ciò disattendendo i criteri di ragionevolezza e di proporzione delle pene;
che, in particolare, la sanzione amministrativa della revoca della patente è applicata in modo indistinto «tanto a chi abbia semplicemente arrecato una lesione personale grave, con semplice violazione delle norme del codice della strada, quanto a chi abbia causato tale situazione con una condotta più grave»;
che, dunque, l'applicazione della stessa sanzione accessoria per reati diversi per gravità, determinerebbe una punizione eccessiva, che lederebbe il principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto commesso e che sarebbe in contrasto con gli
Motivi della decisione
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con
che, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, è divenuta priva di oggetto ed è pertanto manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 203 e n. 91 del 2019, n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016);
che manifestamente inammissibile è anche la questione avente ad oggetto l'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la sua revoca in ipotesi applicata dal giudice penale;
che, infatti, come già ritenuto da questa Corte (ancora sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019), il giudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi, è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, non determinando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida che è, invece, predeterminato dalla legge;
che, dunque, soltanto in sede di eventuale contestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell'eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio, perché richiesto prima del decorso dei cinque anni, può aver ingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede;
che, in conclusione, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevate, in riferimento agli