Pubblicato in G.U. il D.L. n. 118/2021 che prevede il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, l'immediata applicazione di alcune disposizioni inserite nello stesso e l'introduzione della “procedura negoziata della crisi”.
È stato pubblicato in G.U. n. 202/2021 il
Il Decreto rinvia ancora l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022, anticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni ed introduce il nuovo strumento della “composizione negoziata della crisi”, operativo a partire dal 15 novembre 2021.
L'adozione di tali misure è dovuta all'esigenza di far fronte alle difficoltà che si sono create per via dell'emergenza sanitaria, le quali impongono il differimento dell'entrata in vigore dei meccanismi innovativi previsti dal Codice della crisi, oltre all'entrata in vigore immediata di alcune disposizioni dello stesso e all'introduzione della suddetta procedura che punta al risanamento delle attività che rischiano di fallire.
La “composizione negoziata della crisi” consiste in un percorso negoziale posto a disposizione dell'imprenditore commerciale o agricolo che ha lo scopo di affiancare a quest'ultimo un esperto facilitatore competente nella ristrutturazione aziendale e in materia di crisi d'impresa, il quale avrà il compito di favorire le trattative finalizzate all'individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi.
L'accesso alla procedura è volontaria e non presenta alcun rischio in caso di insuccesso; essa, inoltre, è presidiata dai principi di riservatezza, semplificazione, flessibilità ed economicità.
L'istanza di accesso alla composizione negoziata avviene attraverso una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito delle camere di commercio, la quale contiene anche un test pratico con funzione di autodiagnosi che consentirà a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e la possibilità effettiva di risanamento.
La nuova procedura potrà concludersi con la stipula di un contratto con uno o più creditori volto a garantire la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento con o senza attestazione, un accordo di ristrutturazione di debiti, una domanda di concordato semplificato ai fini della liquidazione del patrimonio ovvero per accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare.