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1 settembre 2021
Condominio: nessun dovere informativo in capo al difensore se l’assemblea ha approvato l’accordo oggetto di lite

Non sussiste alcuna responsabilità professionale dell'avvocato se il cliente non fornisce le prove che attestano l'esistenza di un danno derivante dall'inesatto adempimento del suo mandato.

La Redazione

Il caso ruota attorno alla definizione stragiudiziale di un'opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuta attraverso la stipula di un contratto con il fornitore di gas naturale condominiale.
In tal senso, il Condominio riteneva sussistente una responsabilità professionale del suo legale, in quanto egli non aveva consigliato di espungere dall'accordo gli interessi applicati dal suddetto fornitore, in misura ultra legale.

Con la sentenza n. 6997 del 18 agosto 2021, il Tribunale di Milano chiarisce innanzitutto che «il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: (I) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale; (II) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; (III) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato; (IV) l'esistenza effettiva di un danno risarcibile».
Ciò posto, il Tribunale rileva che nel caso di specie difetta la prova che deve fornire il cliente che lamenta di avere subito un danno dal professionista; inoltre, secondo il Tribunale, gli interessi dovevano essere contestati al momento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, contestazione che non solo è mancata ma ha portato il Condominio a pagare l'intera somma richiesta (a rate) insieme a tutti gli interessi e alle spese legali.

In relazione ai doveri informativi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, il Tribunale evidenzia che sono irrilevanti, considerando che l'assemblea avrebbe approvato la decisione dell'amministratore e del legale. Di conseguenza, «non può, pertanto, configurarsi un inesatto adempimento delle obbligazioni, causalmente rilevate, da parte del difensore convenuto».

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