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3 settembre 2021
Green Pass nelle scuole: il TAR Lazio conferma la sospensione automatica del personale che ne è sprovvisto

Con i decreti in esame, il TAR Lazio affronta la questione inerente alla legittimità dell'obbligo del green pass imposto al personale scolastico con l'art. 1, comma 6, D.L. n. 111/2021, il quale ha introdotto l'art. 9-ter, commi 1 e 2, D.L. n. 52/2021.

La Redazione

Con le due decisioni gemelle del 2 settembre 2021 (n. 4531 e n. 4532), il TAR Lazio ha rigettato le istanze cautelari monocratiche presentate contro gli atti amministrativi applicativi dell'art. 9-ter, commi 1 e 2, D.L. n. 52/2021, introdotto dal comma 6 dell'art. 1 D.L. n. 111/2021, con i quali è stato imposto l'obbligo del green pass per il personale scolastico. Nello specifico, i commi 1 e 2 della disposizione citata prevedono che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, a cui si aggiungono gli studenti universitari, dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19.
Ma non solo: il mancato rispetto di tale obbligo comporterà un'assenza ingiustificata da parte del personale scolastico ed universitario, il quale a partire dal quinto giorno porterà alla sospensione del rapporto di lavoro, non essendo più dovuta alcuna retribuzione, né compensi o emolumenti.

Dopo aver precisato che gli atti applicativi impugnati risultano essere meramente applicativi della normativa concernente la decretazione d'urgenza, conseguendone il fatto che la questione inerente all'individuazione e al trattamento del personale scolastico circa il possesso del green pass dovrebbe eventualmente collegarsi ad un rilievo di incostituzionalità della normativa primaria, il TAR conferma la validità della normativa che prevede la sospensione automatica dal lavoro e dalla retribuzione per il personale sprovvisto di certificazione verde.
In particolare, il TAR si sofferma sull'aspetto relativo alla possibile violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, spiegando perché non possono essere concesse le misure cautelari monocratiche:

  • Innanzitutto, tale diritto non assume valenza assoluta e non può essere inteso come intangibile, dovendo essere connesso e contemperato con altri interessi pubblici fondamentali, essenziali e poziori;
  • Lo stesso è stato riconosciuto dal legislatore con la previsione di un'alternativa, consistente nella produzione di un test molecolare o antigenico rapido avente risultato negativo al virus (peraltro, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate per effettuare tramite le ASL o le strutture convenzionate tamponi nei confronti del personale scolastico fragile, esente dalla vaccinazione);
  • Infine, la presentazione del suddetto test in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione. Proprio perché tale alternativa è stata prevista nell'esclusivo interesse del personale, non è irrazionale che il costo del tampone gravi su chi decida di beneficiarne.
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