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3 settembre 2021
Anche il minore infradodicenne deve essere ascoltato nei giudizi che riguardano il suo affidamento

La Suprema Corte non condivide la decisione della Corte d'Appello di collocare prevalentemente il figlio minore infradodicenne presso il padre, senza ascoltarlo e nonostante le ostilità da lui mostrate verso quest'ultimo.

La Redazione

La Corte d'Appello di Venezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra l'attuale ricorrente e il coniuge, affidando i figli minori ad entrambi ma con collocazione prevalente presso il padre. Così facendo, però, il Giudice non aveva tenuto conto dell'atteggiamento di uno dei figli minori, il quale mostrava una certa ostilità verso il padre, concludendo che ciò doveva attribuirsi ad un deficit di maturità dello stesso e non ritenendo necessaria una nuova audizione.
Contro tale pronuncia, la madre propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte territoriale avesse omesso di motivare il provvedimento in relazione alla mancata audizione del figlio infradodicenne.

Con l'ordinanza n. 23804 del 2 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il suddetto motivo di ricorso, evidenziando che l'audizione dei minori, come già prevista dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è diventata un adempimento necessario nell'ambito dei giudizi che li riguardano e, in particolare, nelle cause in cui si discute del loro affidamento ai genitori. L'ascolto del minore di almeno 12 anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, costituisce una delle modalità più importanti ai fini del riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni nei procedimenti che lo coinvolgono, oltre a rappresentare un elemento rilevante in sede di valutazione del suo interesse.
In tal senso, i Giudici hanno sottolineato che l'audizione del minore è un adempimento previsto a pena di nullità, incombendo sul giudice un obbligo di motivazione specifica che è tanto più necessaria quanto più l'età del fanciullo si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale l'ascolto diventa un obbligo legale.

Ciò posto, tenendo conto che la decisione relativa alla convivenza con l'uno o con l'altro genitore riguarda direttamente il minore, la Corte ha rilevato che nel caso in oggetto la volontà espressa dal figlio (allora dodicenne) di convivere con la madre era piuttosto chiara, ma non era stata debitamente apprezzata nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio.
Avendo il Giudice di seconde cure violato la normativa concernente l'ascolto del minore, gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso, cassano la decisione impugnata e rinviano gli atti alla Corte d'Appello.

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