Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la data di conferimento della procura speciale non solo deve essere postuma rispetto al provvedimento impugnato ma anche certificata dal difensore.
Un cittadino nigeriano propone ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Milano di negargli il riconoscimento dello status di rifugiato.
Rilevando un vizio della procura, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23781 del 2 settembre 2021, dichiara inammissibile il ricorso.
Nelle sue argomentazioni, la Cassazione richiama una recente decisione delle SS.UU., nella quale si è affermato che l'
A tali ipotesi di inammissibilità, si aggiunge quella in cui la procura contenga sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato, ma il difensore non abbia compiuto alcuna certificazione in merito alla posteriorità della data.
Viene dunque affidato al difensore anche il compito di certificare la data successiva al provvedimento, il quale «non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del conferimento o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema».
Nel caso di specie, infatti, dalla procura rilasciata al difensore non risulta la certificazione che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.