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6 settembre 2021
Compenso avvocati: a partire da quando si applicano i nuovi parametri professionali?

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce che se l'attività professionale si è conclusa dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, devono essere applicati i criteri in esso previsti.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 23873 del 3 settembre 2021 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un avvocato avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi per l'attività professionale resa a favore della controparte.

In via preliminare, la Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso in quanto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa poiché ritenuto eccessivamente prolisso e pertanto non conforme ai criteri redazionali raccomandati dal Protocollo di Intesa con gli Avvocati. Sul punto, la Corte Suprema precisa la natura di soft law del citato protocollo, da cui deriva che l'eventuale violazione delle raccomandazioni degli atti processuali in esso contenute non comporta l'applicazione di sanzioni di carattere processuale.

Tra i motivi di gravame, l'avvocato sostiene che la Corte d'Appello di Milano aveva applicato il D.M. n. 140/2012 nonostante il rapporto di mandato fosse sorto e terminato prima dell'entrata in vigore di tale provvedimento.
Sulla doglianza, la Cassazione ritiene che i Giudici di secondo grado avevano correttamente applicato quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 17045 del12 ottobre 2012 avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 41 D.M. n. 140/2012, in cui era stato stabilito che «deve farsi riferimento al momento in cui è stata esaurita la prestazione professionale, anche se essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate».
Considerato ciò, la Corte sostiene che i nuovi parametri previsti dall'art. 41 cit. devono essere applicati tutte le volte in cui la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla data in vigore del citato decreto, sulla base della tariffa vigente quando si è conclusa la prestazione professionale, inteso come il momento dell'esaurimento dell'intera fase di merito ovvero, nell'ipotesi in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.

Nel caso di specie, i Giudici di secondo grado milanesi avevano accertato che la prestazione professionale resa dal ricorrente era successiva all'entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, e dunque tale attività era stata esaurita nel vigore della nuova normativa.

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