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6 settembre 2021
Gli affidatari del minore devono essere convocati nel giudizio di secondo grado

Per verificare le esigenze principali del minore e tutelare i legami affettivi da lui instaurati, la famiglia affidataria o collocataria dello stesso deve essere convocata anche nel giudizio di secondo grado in tema di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità.

La Redazione

La Corte d'Appello di Genova revocava la dichiarazione di adottabilità di una minore, disponendo incontri protetti tra quest'ultima e la nonna paterna in presenza di un educatore.
Contro tale decisione, il tutore della minore propone ricorso per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte d'Appello non avesse convocato gli affidatari della minore al fine di verificarne le esigenze principali ed i legami affettivi instaurati.

Con l'ordinanza n. 23862 del 3 settembre 2021, la Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso, evidenziando che l'art. 5, comma 1, L. n. 184/1983 costituisce una norma di carattere processuale che deve trovare applicazione anche nell'ambito dei giudizi di secondo grado. A tal proposito, la disposizione prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in tema di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, a pena di nullità, ed hanno la possibilità di presentare memorie scritte.
Il ruolo degli affidatari assume, infatti, un valore significativo in relazione ad un periodo importante per il minore come quello della formazione della sua personalità, traducendosi in ambito processuale nella previsione della suddetta norma allo scopo di consentire una valutazione complessiva in relazione all'interesse del minore, anche in vista della conservazione di quei rapporti con figure che sono state particolarmente rilevanti per il suo sviluppo psico-fisico.
Per questa ragione, gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d'Appello.

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