Per verificare le esigenze principali del minore e tutelare i legami affettivi da lui instaurati, la famiglia affidataria o collocataria dello stesso deve essere convocata anche nel giudizio di secondo grado in tema di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità.
La Corte d'Appello di Genova revocava la dichiarazione di adottabilità di una minore, disponendo incontri protetti tra quest'ultima e la nonna paterna in presenza di un educatore.
Contro tale decisione, il tutore della minore propone ricorso per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte d'Appello non avesse convocato gli affidatari della minore al fine di verificarne le esigenze principali ed i legami affettivi instaurati.
Con l'ordinanza n. 23862 del 3 settembre 2021, la Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso, evidenziando che l'
Il ruolo degli affidatari assume, infatti, un valore significativo in relazione ad un periodo importante per il minore come quello della formazione della sua personalità, traducendosi in ambito processuale nella previsione della suddetta norma allo scopo di consentire una valutazione complessiva in relazione all'interesse del minore, anche in vista della conservazione di quei rapporti con figure che sono state particolarmente rilevanti per il suo sviluppo psico-fisico.
Per questa ragione, gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d'Appello.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 64/2020 depositata il 24-7-2020 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 47/2019, ha revocato la dichiarazione di adottabilità di S.M.A., disponendo incontri protetti tra la nonna paterna e la minore, organizzati dal Servizi Sociali in presenza di un educatore che aiuti la nonna a sviluppare l'approccio con la minore.
2. Avverso detta sentenza I.C., quale tutore di S.Moncayo A., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui resistono cori controricorso la nonna della minore A.U.G.A., nonchè con separato controricorso i genitori M.R.G.S. e S.A.A.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Ad avviso della ricorrente, ricorre il vizio di motivazione denunciato, per avere la Corte di merito disatteso le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in ordine all'inidoneità della nonna paterna al collocamento della minore presso la stessa, senza indicarne i motivi.
3.1. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, per non avere la Corte d'appello convocato gli affidatari della minore, onde verificare le prioritarie esigenze di quest'ultima e i legami affettivi instaurati.
3.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 (L. n. 184 del 1983, art. 1 e Convenzione di New York 20 novembre 1989, art. 12, art. 3, par. 1, art. 3 ratificata con la L. n. 176 del 1991) sui diritti del fanciullo e l'interesse supremo del minore. Deduce che la bambina, di quasi tre anni, non ha mai incontrato la nonna, ritenuta dalla psicologa dell'ASL (omissis) Genovese non idonea ad occuparsene in modo adeguato e protettivo, sicchè non aveva con la stessa alcun pregresso rapporto significativo. Ad avviso della ricorrente, la minore ha instaurato un legame molto forte con gli affidatari ed è cresciuta in modo sereno ed armonioso, sicchè tale situazione deve essere preservata da compromissioni, come avverrebbe in caso di incontri con la nonna, anche in considerazione dei traumi già subiti dalla bambina, molto vivace e poco tollerante alla frustrazione e al dolore fisico, probabilmente a causa dei trattamenti medici subiti sin dalla nascita.
4. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente perchè concernente un vizio processuale della sentenza impugnata di carattere preliminare e assorbente, è fondato.
4.1. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. 14167/2017; Cass. 22934/2017; Cass. 23574/2017), la L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 173 del 2015, art. 2, è norma di carattere processuale che deve trovare applicazione anche nei giudizi d'appello. Detta norma prevede che "L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore". In particolare occorre ribadire che l'ampiezza dei suoi margini di applicazione, resa palese dalla previsione della necessità della convocazione "nei procedimenti ovili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado, nel corso del quale gli apporti della famiglia affidataria o collocataria, nell'ottica di una completa valutazione dell'interesse del minore, non possono essere sottovalutati. Infatti, pur non assumendo gli affidatari la qualità di parte, la loro convocazione, cui si associa, in una sorta di ibridazione processuale, la facoltà di presentare memorie, costituisce il punto di approdo di un lungo percorso (cfr. Cass. 13 aprile 1987, n. 3679, pur in assenza di un obbligo di convocazione, affermava la necessità di prendere in considerazione, nell'interesse del minore, la situazione presso gli affidatari), conclusosi con il riconoscimento dell'importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell'ambito dello sviluppo psico-fisico del minore, con la creazione di punti di riferimento di natura affettiva e relazionale (così Cass. 23574/2017). Come già rimarcato da questa Corte nelle citate pronunce, sotto tale profilo il ruolo degli affidatari assume un valore significativo, in un periodo della vita del minore in cui assume un fondamentale rilievo la formazione della sua personalità, sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, delle sue esigenze, anche di natura affettiva. La valenza del ruolo degli affidatari si traduce, sul piano processuale, nella previsione normativa sopra indicata, al fine evidente di consentire una valutazione complessiva in merito all'interesse del minore, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo importante in un momento delicato nell'ambito sviluppo psico-fisico del minore stesso.
La previsione di nullità, alla quale non si sottrae, per l'inosservanza della prescrizione introdotta dalla richiamata novella, la decisione impugnata, è, pertanto, preordinata alla tutela delle fondamentali esigenze sopra indicate.
5. L'accoglimento del suddetto motivo, rimanendo assorbite le ulteriori censure, comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà in merito all'attuazione della cit. L. n. 173 del 2015, nonchè al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.