Qualora non sia andata a buon fine, la notifica alla società può essere effettuata al rappresentante legale, provvedendo ad indicare nell'atto le generalità e la residenza.
Una società proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ricevuta da un'altra società, rilevando l'irregolarità della notifica per via dell'omessa indicazione della persona fisica del rappresentante della società, considerando che l'atto era stato indirizzato genericamente al “legale rappresentante pro tempore”. Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto ammissibile l'opposizione (tardiva) della società e, accogliendola nel merito, aveva revocato l'atto, affermando che la ricerca del legale rappresentante della società è subordinata all'indicazione nell'atto della sua residenza, domicilio e dimora, elementi che difettavano nell'atto revocato.
In seguito, il Giudice di seconde cure riformava la sentenza impugnata dalla società soccombente, dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva poiché era stato eseguito un secondo tentativo di notifica (andato a buon fine) presso la residenza dell'amministratore unico, del quale erano stati specificati il nome, la qualità e la residenza.
Con l'ordinanza n. 24061 del 7 settembre 2021, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società ricorrente, vertente sulla possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'
Svolgimento del processo
ENI s.p.a., chiedeva e otteneva dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo in data (omissis) assumendo un significativo consumo di gas ad uso domestico da parte della Essegi S.r.l, attestato da una bolletta per l'importo di Euro 7.442, contestata dall'utente, secondo cui, nei 10 giorni relativi al presunto consumo, gli impianti erano staccati per lavori di ristrutturazione; Essegi S.r.l. assumeva di avere appreso dell'esistenza dell'ingiunzione, in data (omissis), a seguito della notificazione dell'atto di precetto, nel quale si dava atto che il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore per compiuta giacenza in data (omissis) e non opposto. Riscontrava che, effettivamente, l'ingiunzione di pagamento era stata notificata con tali modalità. Pertanto, ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. proponeva opposizione in data (omissis), nel termine di giorni 40 dalla notifica del precetto, rilevando l'irregolarità della notifica, per omessa indicazione della persona fisica del rappresentante della società, atteso il generico richiamo al "legale rappresentante pro tempore". Nel merito deduceva l'infondatezza della richiesta;
si costituiva ENI S.p.A. eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione tardiva, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante della società debitrice e deduceva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione;
istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 luglio 2014, riscontrata l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva, la accoglieva nel merito, revocando il decreto ingiuntivo. In particolare, rilevava che "la ricerca del rappresentante legale della persona lgiuridica è subordinata alla specificazione, nell'atto da notificare, della sua residenza, domicilio e dimora". Poichè tali indicazioni difettavano, la notifica non avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (alla persona fisica che rappresenta l'ente);
avverso tale decisione proponeva impugnazione ENI S.p.A. deducendo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva. Si costituiva la S.r.l. Essegi contestando la fondatezza del gravame;
la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 15 marzo 2019 accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
secondo la Corte d'Appello, dopo un primo fallito tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede della società, la società ENI avrebbe eseguito una seconda notifica presso la residenza dell'amministratore unico, del quale aveva indicato il nome, la qualità e la residenza, dati annotati nella relazione di notificazione. Tale secondo tentativo aveva avuto esito positivo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza. La questione, ritenuta assorbente, imponeva la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione tardiva;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Essegi S.r.l. affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Eni Gas e Luce S.p.A.
Motivi della decisione
come rilevato nel ricorso, il motivo verte sulla corretta applicazione dell'art. 145 c.p.c., u.c. con specifico riguardo alla possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente. In particolare, la censura riguarda il significato della dizione "alla persona fisica indicata nell'atto" che compare nell'art. 145 c.p.c., u.c.. La censura è strutturata come violazione dell'art. 145 c.p.c., u.c. e degli artt. 140 e 650 c.p.c., nonchè dell'art. 12 c.p.c.. Si deduce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la residenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per violazione dell'art. 145 c.p.c., u.c., perchè non vi sarebbe alcun atto processuale attestante l'indicazione della persona fisica che rappresentava la società. Dalle risultanze processuali emergerebbe che, nella relazione di notifica del 23 marzo 2011, l'ufficiale giudiziario dichiarava di non avere notificato il decreto ingiuntivo presso la sede della Essegi "in quanto al civico indicato non risultava tale nominativo sul campanello. Nessuno in loco per ulteriori informazioni". Secondo la ricorrente, nell'occasione, l'ufficiale giudiziario non aveva eseguito la notificazione direttamente al rappresentante della società, poichè negli atti da notificare non era inserita la indicazione nominativa della persona fisica del legale rappresentante e neppure la residenza, il domicilio o la dimora abituale. L'art. 145 c.p.c. consente di procedere alla notifica nelle mani del legale rappresentante, solo se dall'atto risulta la indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente. Per tale ragione, il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per la necessità della "indicazione del nominativo del rappresentante della sua residenza, domicilio o dimora" (Cass. Sezioni Unite, 4 giugno 2002, n. 8091). La notifica è stata poi eseguita con le formalità dell'art. 140 c.p.c., indirizzata al legale rappresentante, il quale anche in questo caso era assente dalla propria residenza. Per tale motivo si provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della notizia con raccomandata e anche quest'ultima, il 7 maggio 2011, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza. La Corte d'Appello, al contrario, ha ritenuto regolare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto le indicazioni inizialmente mancanti (nome, qualità e residenza) sarebbero state successivamente integrate da ENI S.p.A. "nella relazione di notificazione". Secondo la ricorrente, al contrario, quelle indicazioni avrebbero dovuto essere inserite soltanto "nell'atto da notificare" e non nella "relazione di notifica", perchè quest'ultima è un atto dell'ufficiale giudiziario, separato dall'atto introduttivo del giudizio, che è un atto della parte. Se si consentisse all'ufficiale giudiziario di integrare le carenze dell'atto della parte, oggetto della notificazione, non avrebbe, poi, senso la previsione della possibilità di notificare l'atto (alla persona giuridica) presso la residenza del legale rappresentante, richiedendo come presupposto che il nome del legale rappresentante "sia indicato nell'atto". La giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione a mezzo posta ha precisato che la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti "nell'atto da notificare" e non nel "plico". In definitiva, la notifica potrà essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo "qualora sia indicata nell'atto da notificare" e non altrove;
il motivo è infondato. Dalle risultanze processuali emerge pacificamente che un primo tentativo di notificazione è stato eseguito presso la sede della persona giuridica, mediante invio di copia dell'atto al rappresentante della società. In quell'occasione l'ufficiale giudiziario non è stato in grado di perfezionare la notificazione per assenza di indicazioni presso quel domicilio e per l'impossibilità, per l'agente notificatore, di acquisire informazioni in loco;
il secondo tentativo è stato eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la persona fisica, suina base delle corrette e complete indicazioni relative alla qualità di rappresentante legale, "nominativo, residenza, domicilio o dimora abituale";
la censura riguarda la circostanza che tali dati sarebbero state integrati in occasione del secondo tentativo, da ENI S.p.A. che avrebbe "indicato nella relazione di notificazione il nome, la qualità e la residenza" del legale rappresentante della società destinataria dell'atto. In sostanza, le corrette e complete indicazioni sarebbero state inserite dall'emittente "nella relazione di notificazione" e non nell'atto introduttivo del giudizio che, nel caso di specie, era costituito dal ricorso per decreto ingiuntivo;
effettivamente, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la mancata indicazione (nell'atto che notificato) delle generalità della persona fisica che rappresenta la società, preclude all'ufficiale giudiziario, cui in linea di principio compete la scelta del procedimento notificatorio più corretto, di ricorrere alla propria scienza privata per acquisire la relativa informazione e, dunque, non gli consente di optare (secondo quanto previsto dall'attuale dell'art. 145 c.p.c., comma 1) per l'esecuzione in via diretta della notifica a mani o presso la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante, anzichè presso la sede della società;
la norma, però, non può invece essere interpretata, così come pretende la ricorrente, nel senso che la mancata indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta la società, nell'atto a questa notificato presso la sede, precluda la possibilità di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto;
l'art. 145, al comma 3, prevede la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (come nel caso di specie), "se la notificazione non può essere seguita a norma dei commi precedenti" (e cioè consegnando una copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona addetta oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale");
la precisazione secondo cui "nell'atto da notificare ne sia indicata" qualità, residenza o domicilio, riguarda soltanto l'ipotesi di notificazione alternativa (a seguito della riforma introdotta con la L. n. 263 del 2005): quella tra notificazione alla persona giuridica presso il rappresentante e notificazione da eseguire direttamente alla persona fisica del rappresentante legale della società;
fattispecie queste previste al comma 1, per le persone giuridiche e al comma 2, per le società non aventi personalità giuridica e per le associazioni non riconosciute e gli altri soggetti ivi specificati;
analoga precisazione non riguarda la notifica eseguita - come nel caso di specie - ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di esito negativo ("non può essere seguita") del tentativo di notificazione a norma dell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2;
in questo caso (quello dell'ultimo comma) la norma dispone che la notificazione si può eseguire "alla persona fisica indicata nell'atto", senza precisare quali dati e dove devono essere presenti i dati anagrafici;
pertanto, "una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza: ciò che, per l'appunto, è accaduto nel caso di specie" (Cass. n. 19387 del 2014, in motivazione);
avendo ENI S.p.A. eseguito un primo tentativo di notifica, a mezzo posta, presso la sede di Essegi s.r.l. e, successivamente, affidato l'atto all'U.G. per la notifica all'amministratore della debitrice, di cui ha specificato nome, cognome ed indirizzo, la notificazione è rituale con conseguente tardività dell'opposizione va pertanto data continuità al principio affermato nella citata decisione di questa Corte del 2014 secondo cui, una volta che la prima notifica eseguita presso la sede sociale non sia andata a buon fine e l'atto sia stato restituito dall'U.G. al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicare le generalità e la residenza del destinatario;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.