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8 settembre 2021
Notifica al rappresentante legale della società: nell’atto vanno indicate generalità e residenza

Qualora non sia andata a buon fine, la notifica alla società può essere effettuata al rappresentante legale, provvedendo ad indicare nell'atto le generalità e la residenza.

La Redazione

Una società proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ricevuta da un'altra società, rilevando l'irregolarità della notifica per via dell'omessa indicazione della persona fisica del rappresentante della società, considerando che l'atto era stato indirizzato genericamente al “legale rappresentante pro tempore”. Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto ammissibile l'opposizione (tardiva) della società e, accogliendola nel merito, aveva revocato l'atto, affermando che la ricerca del legale rappresentante della società è subordinata all'indicazione nell'atto della sua residenza, domicilio e dimora, elementi che difettavano nell'atto revocato.
In seguito, il Giudice di seconde cure riformava la sentenza impugnata dalla società soccombente, dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva poiché era stato eseguito un secondo tentativo di notifica (andato a buon fine) presso la residenza dell'amministratore unico, del quale erano stati specificati il nome, la qualità e la residenza.

Con l'ordinanza n. 24061 del 7 settembre 2021, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società ricorrente, vertente sulla possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società. A fondamento della decisione, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale «una volta che la prima notifica eseguita presso la sede sociale non sia andata a buon fine e l'atto sia stato restituito dall'U.G. al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicare le generalità e la residenza del destinatario».

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