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8 settembre 2021
Rilasciato il permesso di soggiorno umanitario anche in caso di dichiarazioni non veritiere

Un cittadino del Bangladesh mente sulla situazione che sta vivendo nel suo Paese in merito alla lesione dei diritti fondamentali. Tuttavia, la Cassazione ritiene che il permesso di soggiorno umanitario possa essere concesso anche nelle ipotesi in cui sussista una situazione che lede la dignità umana. Spetta al giudice accertarla, sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate.

La Redazione

Un cittadino bengalese chiedeva al Tribunale di Milano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, raccontando di aver lasciato il proprio Paese a seguito della perdita di due terreni che davano sostentamento a lui e alla sua famiglia. La Commissione territoriale respingeva l'istanza perché riteneva che il racconto fosse inattendibile e privo di elementi in grado di dimostrare l'esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
Contro tale decisione, il richiedente propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi di doglianza, l'omesso approfondimento da parte del Tribunale circa la situazione dei diritti umani in Bangladesh.

Con ordinanza n. 24119 del 7 settembre 2021, la Corte di Cassazione ritiene fondato il gravame presentato dal ricorrente, sostenendo che se il richiedente allega solo una situazione di vulnerabilità soggettiva per descrivere la situazione che lede il nucleo minimo della dignità umana nel proprio Paese, spetta al giudice di merito accertare se tale situazione sussista o meno nel caso concreto.
Oltre alla vulnerabilità soggettiva, intesa come “quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente”, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”, ossia quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Dalla questione, ne deriva che qualora il richiedente faccia delle dichiarazioni considerate false, tali da escludere la sussistenza della condizione di vulnerabilità soggettiva, ciò non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari laddove ricorrano le condizioni di vulnerabilità oggettiva. Quest'ultime, dunque, devono essere accertate dal giudice ex officio sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate.
Pertanto, nel caso in esame, la Corte cassa il decreto e rinvia la causa al Tribunale di Milano.

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