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8 settembre 2021
È abnorme il provvedimento del G.I.P che dispone l’esito negativo della messa alla prova e rimette gli atti al P.M.

Per la Cassazione, l'imputazione formulata dal pubblico ministero ex art.464-ter c.p.p. ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 405 c.p.p.; pertanto, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il procedimento riprende dal momento in cui è rimasto sospeso.

La Redazione

Il Pubblico Ministero savonese propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Savona con la quale dichiarava l'esito negativo della messa alla prova, lamentando l'abnormità funzionale del provvedimento nella parte in cui rimetteva gli atti al ricorrente sebbene lo stesso avesse già esercitato l'azione penale con la formulazione dell'imputazione.

Con sentenza n. 32891 del 7 settembre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.

In via preliminare, la Corte esamina la disciplina relativa all'ipotesi di esito negativo della prova e di revoca dell'ordinanza di ammissione, contenuta rispettivamente negli artt. 464-septies, c. 2 e 464-opties, c. 4, c.p.p., statuendo che in entrambe le ipotesi l'iter del procedimento deve riprendere dal momento in cui è intervenuta la sua sospensione.

Prosegue poi analizzando il valore dell'imputazione formulata con la prestazione del consenso del P.M., il quale costituisce un presupposto per l'applicazione dell'istituto qualora la richiesta sia formulata nel corso delle indagini preliminari. Sulla questione, la Cassazione si è già precedentemente espressa, affermando che l'imputazione formulata dal P.M. ex  art. 464-ter, c. 3, c.p.p. ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 405 c.p.p., conseguendone la ripresa del procedimento dal momento in cui era rimasto sospeso qualora il giudice revochi l'ordinanza di messa alla prova ammessa nel corso delle indagini preliminari, in quanto non è possibile regredire ad una fase antecedente con la restituzione degli atti al P.M., posto che lo stesso ha già esercitato l'azione penale.

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