Per la Cassazione, l'imputazione formulata dal pubblico ministero ex art.464-ter c.p.p. ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 405 c.p.p.; pertanto, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il procedimento riprende dal momento in cui è rimasto sospeso.
Il Pubblico Ministero savonese propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Savona con la quale dichiarava l'esito negativo della messa alla prova, lamentando l'abnormità funzionale del provvedimento nella parte in cui rimetteva gli atti al ricorrente sebbene lo stesso avesse già esercitato l'azione penale con la formulazione dell'imputazione.
Con sentenza n. 32891 del 7 settembre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
In via preliminare, la Corte esamina la disciplina relativa all'ipotesi di esito negativo della prova e di revoca dell'ordinanza di ammissione, contenuta rispettivamente negli
Prosegue poi analizzando il valore dell'imputazione formulata con la prestazione del consenso del P.M., il quale costituisce un presupposto per l'applicazione dell'istituto qualora la richiesta sia formulata nel corso delle indagini preliminari. Sulla questione, la Cassazione si è già precedentemente espressa, affermando che l'imputazione formulata dal P.M.