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9 settembre 2021
Aver svolto la funzione di giudice onorario per tanti anni non giustifica la nomina a magistrato ordinario

Il TAR Lazio evidenzia che non sussistono le condizioni minime affinché il Ministero della Giustizia possa nominare i ricorrenti (magistrati onorari da molti anni) magistrati ordinari.

La Redazione

I ricorrenti hanno svolto la funzione di giudici onorari per molti anni, dunque agiscono in giudizio per chiedere al TAR di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Giustizia e alle medesime condizioni dei giudici ordinari. Essi sostengono, infatti, che la normativa nazionale in vigore al momento della domanda sia contraria al diritto europeo, così come il D. Lgs. n. 116/2017.
Nello specifico, i ricorrenti erano stati nominati magistrati onorari dopo aver superato un concorso per titoli, iniziando ad esercitare le proprie funzioni dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, non potendo, dunque, essere assimilati a dei lavoratori “volontari”, bensì ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88, nonché al “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta C.D.F.U.E.

Con la sentenza n. 9484 del 1° settembre 2021, il TAR Lazio respinge le domande dei ricorrenti, rilevando che essi non hanno sostenuto il concorso volto in modo specifico all'acceso in magistratura, disciplinato dal Capo I del D. Lgs. n. 160/2006, non sussistendo quindi «le condizioni minime affinché il Collegio possa ritenere la sussistenza di un obbligo, per il Ministro della Giustizia, di nominare i ricorrenti magistrati ordinari, con effetto retroattivo al momento della rispettiva nomina, e quindi per ordinare al Ministro medesimo di adottare gli atti a ciò necessari».
A tal proposito, il TAR evidenzia che gli argomenti dei ricorrenti tesi ad avvalorare la contrarietà al diritto europeo del trattamento nazionale loro riservato non rileva in tale sede, visto che per accedere a una simile richiesta il Collegio avrebbe dovuto disapplicare le norme vertenti sull'accesso alla magistratura ordinaria, tra le quali figurano quelle sul superamento delle prove concorsuali.
Ciò posto, il Tribunale considera che la domanda dei ricorrenti finalizzata al riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo indeterminato, diverso da quello di magistrato ordinario, è di competenza del Giudice Ordinario, dunque rimette le parti dinanzi al Tribunale Civile per la trattazione di tale questione.

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