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9 settembre 2021
Determinazione del compenso avvocato: nullo l’accordo senza forma scritta

Ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. il patto di determinazione del compenso professionale deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

La Redazione

Il Tribunale di Foggia ha liquidato a favore dell'avvocato ricorrente una somma inferiore rispetto a quella richiesta a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, avendo riconosciuto la sussistenza di un accordo fra le parti a tal fine sulla scorta delle deposizioni testimoniali.
L'avvocato propone ricorso straordinario per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2233, comma 3, c.c., in base al quale il patto tra l'avvocato e il cliente avente ad oggetto la determinazione del compenso professionale è nullo se non è redatto in forma scritta.

Con l'ordinanza n. 24213 dell'8 settembre 2021, la Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso, osservando come la norma codicistica non possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, il quale prevede che il compenso spettante al legale venga pattuito di regola per iscritto. Secondo l'interpretazione preferibile, infatti, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma dell'accordo, bensì al momento in cui stipularlo.
Ciò chiarito, la Corte precisa che per il resto valgono le regole generali, cioè:

  • La scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori differenti, né è applicabile il principio di non contestazione;
  • La prova testimoniale può essere ammessa solo nell'ipotesi di cui all'art. 2724, n. 3, c.c. (perdita incolpevole del documento);
  • L'inammissibilità della prova è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in sede di legittimità.

Tenendo conto del fatto che il Tribunale non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'accordo sulla base di una presunzione, gli Ermellini cassano l'ordinanza impugnata e rinviano gli atti al Tribunale.

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