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9 settembre 2021
Compenso avvocati: il decreto ingiuntivo può essere opposto anche con citazione

Per la Corte di Cassazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo nelle controversie per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta anche con la citazione. In tal caso, però, il giudice deve disporre il mutamento del rito.

La Redazione

Una società proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari con il quale veniva intimata al pagamento dei compensi professionali di un avvocato.
Considerato il mezzo di gravame nelle forme ordinarie, il giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale in composizione collegiale per l'udienza. In tale udienza, l'avvocato eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, non solo proposta con ricorso e non con citazione, ma anche iscritta a ruolo oltre quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Constatata l'inammissibilità dell'opposizione, il Tribunale di Bari confermava il decreto ingiuntivo.

Contro tale provvedimento, la società propone ricorso in Cassazione eccependo, da un lato, la non obbligatorietà di introdurre l'opposizione con ricorso e, dall'altro, l'omissione da parte del Tribunale di dichiarare inammissibile l'eccezione di tardività dell'opposizione introdotta con citazione e depositata oltre quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Nelle sue argomentazioni, la Corte di Cassazione ribadisce che la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo ovvero con un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., che dà origine ad un procedimento sommario “speciale disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2011.
Sull'opposizione, la Corte rammenta che, sebbene la stessa debba essere introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nel caso di introduzione con citazione, l'art. 4 cit. prevede che il giudice deve disporre il mutamento del rito. In tal caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda, nonché le decadenze e le preclusioni maturate, si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
L'equipollenza tra ricorso e citazione, spiega la Cassazione, è giustificata dall'applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo ovvero facendo richiamo al principio di conservazione degli atti.

Alla luce di tali osservazioni, il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo deve essere calcolato, nel caso di specie, considerando la data di iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione.
Considerato ciò, con l'ordinanza n. 24185 dell'8 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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