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9 settembre 2021
Contenzioso tributario: il disconoscimento della prova documentale da parte del contribuente

Il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati spetta solo al pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

La Redazione

Ricevuto un avviso di intimazione per IRPEF e altro, il contribuente proponeva ricorso per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè della cartella di pagamento. Il ricorso veniva rigettato in primo grado, avendo la Commissione ritenuto correttamente provata la notifica della cartella di pagamento e non ammissibile il disconoscimento effettuato dal contribuente.
A seguito di gravame, la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello, dunque il contribuente propone ricorso per cassazione in quanto, a fronte di una contestazione circa la sussistenza dei documenti originali e del conseguente avvenuto disconoscimento di quelli prodotti dall'Agenzia delle Entrate, il Giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali da parte dell'Agente della riscossione della copia fotostatica di alcuni documenti aventi ad oggetto l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento relativi alla presunta notifica della cartella di pagamento, quando invece l'Ufficio non ha depositato i documenti in originale ma solo riproduzioni fotostatiche.

Con l'ordinanza n. 24207 dell'8 settembre 2021, gli Ermellini dichiarano fondato il motivo di ricorso, considerando innanzitutto che in materia di prova documentale, «il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni».
In ossequio a tale principio, la Corte rileva che il ricorrente ha efficacemente effettuato il disconoscimento dei documenti; di conseguenza, dovrà applicarsi il principio secondo il quale «L'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'art. 2719 c.c.».

Non avendo il Giudice di seconde cure effettuato alcuna valutazione in relazione alla conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall'Agente della riscossione ai presunti originali, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente.

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