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9 settembre 2021
Quando è riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno?

Per gli Ermellini, non è sufficiente una riparazione parziale del danno ai fini del riconoscimento dell'attenuante anche se la persona offesa ha fornito una dichiarazione liberatoria, in quanto il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima deve essere integralmente riparato.

La Redazione

La Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Giudice di primo grado di condannare un imputato per tentato furto aggravato di un'autovettura.
Contro tale decisione, il reo propone ricorso per cassazione eccependo il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per la ritenuta irrisorietà della somma offerta, non satisfattiva del danno materiale e morale causato alla persona offesa, nonostante quest'ultima avesse rilasciato una quietanza.

Nelle sue argomentazioni, la Cassazione ricorda un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il beneficio di detta attenuante è subordinato ad una riparazione integrale del danno, comprensiva, dunque, della totale riparazione di ogni effetto danno, e che «la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa».
Per gli Ermellini, infatti, la natura del contenuto di tale attenuante ha carattere oggettivo e pertanto, ai fini della configurabilità della stessa, il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa deve essere pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente né il solo ravvedimento del reo, né la dichiarazione liberatoria della persona offesa in caso di riparazione parziale o inadeguata, poiché non può fornire la prova di una riparazione effettiva ed integrale del danno.

Alla luce di quanto sopra esposto, con sentenza n. 33222 dell'8 settembre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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