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10 settembre 2021
Indebita percezione del contributo a fondo perduto: nessuna sanzione se l’errore dipende da incertezze normative

Dopo aver percepito il contributo a fondo perduto, il contribuente scopre di non averne avuto diritto attraverso alcuni chiarimenti intervenuti solo dopo l'erogazione: l'Agenzia delle Entrate chiarisce che egli dovrà solamente restituire il beneficio ed i relativi interessi, senza che sia dovuta alcuna sanzione per l'indebita percezione.

La Redazione

Il contribuente espone di avere beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. n. 41/2021; tuttavia, pochi giorni dopo, egli scopriva di non averne avuto diritto poiché, con la pubblicazione della circolare n. 5/E, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa non era riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, non potendo, dunque, essere incluso nel calcolo del fatturato 2019.
A questo punto, il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate se insieme al contributo percepito e ai relativi interessi, egli debba corrispondere anche le sanzioni previste in caso di indebita percezione del beneficio.

Con la risposta n. 581/2021, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 25/E del 2020, inerente ai casi di errata percezione del contributo, la quale ha precisato che, qualora la violazione sia legata a condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sul campo di applicazione della norma tributaria, le sanzioni non sono irrogate.
Con riferimento al caso in oggetto, «L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni».

Ciò chiarito, l'Agenzia delle Entrate afferma che, considerato che l'errore dell'istante è solo quello di avere inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso, e tenuto conto che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo dopo che il contributo era stato percepito, in applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente l'istante dovrà restituire il contributo ed i relativi interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

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