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10 settembre 2021
Anche la certificazione fiscale può attestare l’impossidenza al versamento della cauzione

In sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di sicurezza, viene accolto il ricorso di un imputato che allega la sola attestazione ISEE per dimostrare la materiale impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione. Spetta al giudice accertare la sua reale condizione economica.

La Redazione

La Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Gela di condannare un imputato per il reato di omesso versamento della cauzione, ritenendo che le condizioni di indigenza esposte dal reo non erano state sufficientemente supportate da elementi di sostegno.
Contro tale sentenza, l'imputato propone ricorso in Cassazione, lamentando che il Giudice di secondo non aveva apprezzato in modo adeguato le ragioni della sua materiale impossibilità ad adempiere, nonostante la documentazione prodotta in giudizio attestasse l'assenza di patrimonio immobiliare e la condizione soggettiva dopo vent'anni di detenzione.

Con sentenza n. 33326 del 9 settembre 2021, la Corte Suprema accoglie il ricorso ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza delle condizioni di impossidenza in caso di procedimento penale per il reato di omesso versamento della cauzione imposta in sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Sulla questione, si è stabilito che «la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di colpevolezza, intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente». Dunque, è esclusa la responsabilità penale se l'imputato allega delle circostanze in grado di dimostrare la sua impossidenza; tuttavia, tale onere di allegazione non deve essere inteso come obbligo di produzione totalmente esaustiva della situazione da provare, ma può ritenersi soddisfatto anche con l'allegazione di «certificazioni redatti a fini fiscali o di rappresentazione della consistenza del patrimonio familiare».
Pertanto, secondo gli Ermellini, spetta al giudice accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza sulla base delle allegazioni delle circostanze idonee a rappresentare la situazione di impossidenza.

Nel caso in esame, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello.

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