In sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di sicurezza, viene accolto il ricorso di un imputato che allega la sola attestazione ISEE per dimostrare la materiale impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione. Spetta al giudice accertare la sua reale condizione economica.
La Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Gela di condannare un imputato per il reato di omesso versamento della cauzione, ritenendo che le condizioni di indigenza esposte dal reo non erano state sufficientemente supportate da elementi di sostegno.
Contro tale sentenza, l'imputato propone ricorso in Cassazione, lamentando che il Giudice di secondo non aveva apprezzato in modo adeguato le ragioni della sua materiale impossibilità ad adempiere, nonostante la documentazione prodotta in giudizio attestasse l'assenza di patrimonio immobiliare e la condizione soggettiva dopo vent'anni di detenzione.
Con sentenza n. 33326 del 9 settembre 2021, la Corte Suprema accoglie il ricorso ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza delle condizioni di impossidenza in caso di procedimento penale per il reato di omesso versamento della cauzione imposta in sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Sulla questione, si è stabilito che «la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di colpevolezza, intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente». Dunque, è esclusa la responsabilità penale se l'imputato allega delle circostanze in grado di dimostrare la sua impossidenza; tuttavia, tale onere di allegazione non deve essere inteso come obbligo di produzione totalmente esaustiva della situazione da provare, ma può ritenersi soddisfatto anche con l'allegazione di «certificazioni redatti a fini fiscali o di rappresentazione della consistenza del patrimonio familiare».
Pertanto, secondo gli Ermellini, spetta al giudice accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza sulla base delle allegazioni delle circostanze idonee a rappresentare la situazione di impossidenza.
Nel caso in esame, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2019 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato, nei confronti di L.V., la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Gela il 20 febbraio del 2019.
1.1 Con dette decisioni di merito è stata ritenuta sussistente la penale responsabilità dell'imputato in riferimento al reato di omesso versamento della cauzione (pari a cinque milioni di lire) oggetto di contestazione. La esecuzione della misura di prevenzione personale (deliberata nel 1999 e rimasta sospesa) risale al 18 febbraio del 2016.
La pena inflitta è quella di mesi cinque di arresto.
1.2 La Corte di secondo grado in riferimento alle doglianze esposte nei motivi di appello afferma, in sintesi, che:
a) le condizioni di indigenza - tali da rendere, come sostenuto dall'appellante, non rimproverabile la mancata ottemperanza - non sono state supportate da idonei elementi di sostegno, essendo stata prodotta la sola attestazione ISEE;
b) nessuna rilevanza viene attribuita, in tale contesto, al prolungato stato detentivo di L.V., rimesso in libertà pochi mesi prima della sottoposizione alla misura rimasta sospesa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - L.V., deducendo vizio di motivazione.
2.1 Si ritiene non adeguato l'apprezzamento della possibile causa di esclusione della colpevolezza rappresentata dalla materiale impossibilità di adempiere.
Ed invero la certificazione prodotta in giudizio attesta l'assenza di patrimonio immobiliare e la condizione soggettiva del L., appena scarcerato dopo un periodo di detenzione durato circa 20 anni, non era tale da generare la capacità economica per un importo tanto elevato.
In sostanza, a fronte di simile scenario, la Corte di Appello avrebbe finito con imporre al L. un eccessivo onere dimostrativo, con interpretazione non corretta dei contenuti ermeneutici della citata giurisprudenza di legittimità.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 In termini generali, questa Corte di legittimità ha affrontato, in più decisioni, il tema della rilevanza delle condizioni di impossidenza in caso di procedimento penale per il reato di omesso versamento della cauzione imposta in sede di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Non vi è dubbio circa la punibilità della condotta di inottemperanza anche a titolo di colpa, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998.
In detta pronunzia, si è affermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di "colpevolezza", intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente.
Nella posteriore giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della "impossidenza" a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l'imputato assolva in concreto un "onere di allegazione" di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso Sez. V n. 32615 del 2007, Sez. V n. 39359 del 15.7.2011 rv 251532, Sez. I n. 13521 del 3.3.2010, rv 246830).
3.2 Richiedere un onere di allegazione, tuttavia, non significa imporre all'imputato una produzione totalmente esaustiva del tema da provare.
La Corte di Appello di Caltanissetta, nella decisione impugnata, tende ad imporre un onere probatorio pieno all'imputato, in violazione del parametro interpretativo sin qui richiamato.
Si è più volte evidenziato, in alcune decisioni di legittimità, che a fronte di una allegazione concreta il giudice investito della decisione sulla responsabilità penale ha il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica del soggetto tratto a giudizio nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza.
Ora, nel caso in esame non può affermarsi che l'imputato non abbia allegato dei dati idonei a determinare quantomeno simile dovere di accertamento.
L'impossidenza, infatti, essendo una situazione caratterizzata dal "non" avere, risulta alquanto difficile da dimostrare in senso positivo e pertanto l'onere di allegazione può ritenersi soddisfatto anche da certificazioni redatte a fini fiscali o di rappresentazione della consistenza del patrimonio familiare.
Nel caso in esame, peraltro, non è estranea al tema di prova la incidenza del lungo periodo di detenzione sofferto, posto che la stessa valutazione del Tribunale della prevenzione, quanto ad entità della cauzione (deliberata nel 1999, come è confermato dalla valuta in cui è espressa), si basa su un quadro fattuale di certo mutato, sicchè è compito del giudice investito del giudizio sulla penale responsabilità quello di compiere ogni opportuna considerazione sulle conseguenze del decorso del tempo, anche in punto di capacità di produzione occulta di utilità economica.
Va pertanto ribadito quanto affermato - tra le altre - da Sez. I n. 34128 del 4.7.2014, rv 260843, secondo cui l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta - in sede di applicazione della misura di prevenzione personale - è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata la inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza.
3.3 La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.