Con l'ordinanza depositata oggi, la Corte di Cassazione si esprime in merito ad una vicenda inerente all'asserita nullità di un contratto di conto corrente bancario a causa di una clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A chi spetta l'onere di produrre gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto?
La causa in oggetto verte sull'asserita nullità del contratto di conto corrente bancario per via della presenza di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Tramite il ricorso per cassazione, i correntisti lamentano, tra le altre cose, la violazione dell'
Con l'ordinanza n. 24456 del 10 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, osservando come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la Banca, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, ricoprisse comunque la qualità di attore in senso sostanziale, essendo dunque tenuta a fornire piena prova del credito azionato durante la fase a cognizione sommaria.
In tal senso, la Corte aveva già avuto modo di esprimersi affermando che nei rapporti bancari di conto corrente, «l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio».
Segue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 306/2018, ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta, depositata il 30/08/2011, con la quale, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 85/2004, emesso dallo stesso Tribunale, sono stati condannati Ma.Sa., C.C. e M.S., in solido, a pagare in favore di Intesa S.p.A. la somma di 87.618,23 Euro, oltre interessi e spese processuali, nonchè l'Intesa S.p.A. a versare a Ma.Sa. e C.C. l'importo di 1.796, 61 Euro, oltre interessi.
2. Le motivazioni posta a fondamento della decisione di appello sono state le seguenti:
- La parte appellanti non hanno assolto all'onere di produzione degli estratti conto necessari a provare l'andamento di conto, essendosi limitati a chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale già avanzata con l'atto di opposizione, volta ad ottenere la restituzione della somma di 2.18,17 Euro.
- Gli opponenti si sono limitati a contestare la mancata dimostrazione del credito e l'inidoneità probatoria del saldaconto, senza porre in discussione la validità del contratto.
- Il saldo dei conti correnti è stato correttamente ricostruito sulla base delle modalità di calcolo operate dal c.t.u., le cui conclusioni sono immuni da errori logici e/o di calcolo.
- La garanzia fideiussoria in mancanza del formale disconoscimento della firma apposta in calce alla nota del (omissis), con la quale ma.sa. ha manifestato alla Banca la propria volontà di costituirsi fideiussore, deve considerarsi come legalmente riconosciuta.
- L'esiguità del credito vantato dai coniugi M. (1.796,61 Euro), rispetto a quello dell'istituto bancario (87.618,23 Euro), giustifica pienamente la statuizione sulle spese del giudice a quo.
3. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione Ma.Sa., C.C. e M.S.. Italfondiario S.p.A. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1283 e 1421 c.c., per avere il giudice di appello negato, in ragione dell'asserita mancata contestazione con la domanda originaria della validità del contratto, la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Lamentano i ricorrenti che la decisione impugnata si fonda su un orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai superato e che, in ogni caso, gli stessi, in sede di opposizione, hanno contestato, implicitamente, attraverso la deduzione della mancata sottoscrizione dei contratti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la validità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria della Banca.
4.1. La censura è manifestamente fondata per le ragioni che seguono. 4.2. Deve preliminarmente osservarsi che la circostanza dedotta dai ricorrenti di avere censurato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto non sottoscritte, deve considerarsi pacifica dal momento che non è stata contestata dalla Banca controricorrente.
4.3. In ogni caso, la Corte di Appello, nell'omettere di esaminare il profilo della nullità oggetto di specifico motivo di appello, si è pronunciata in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame in relazione ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia di un rapporto oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in appello ex art. 345 c.p.c. (Cass., S.U., n. 7294 del 2017; Cass., n. 19251 del 2018; Cass., n. 26496 del 2019).
5. Nel secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 c.c., poichè il giudice di appello, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la Banca opposta, benchè processualmente convenuta ma attrice in senso sostanziale, non fosse onerata della produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla sua estinzione.
5.1. La censura è manifestamente fondata poichè il giudice di appello ha ritenuto erroneamente che l'onere di produrre gli estratti conto relativi alla controversia incombesse sui correntisti.
5.2. Deve osservarsi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la Banca ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuta a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (Cass., n. 21466 del 2019).
5.3. Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che nei rapporti bancari di conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonchè la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass., n. 15148 del 2018).
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.