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10 settembre 2021
Nullità contratto di conto corrente: a chi spetta l’onere della prova degli estratti conto?

Con l'ordinanza depositata oggi, la Corte di Cassazione si esprime in merito ad una vicenda inerente all'asserita nullità di un contratto di conto corrente bancario a causa di una clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A chi spetta l'onere di produrre gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto?

La Redazione

La causa in oggetto verte sull'asserita nullità del contratto di conto corrente bancario per via della presenza di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Tramite il ricorso per cassazione, i correntisti lamentano, tra le altre cose, la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto il Giudice di seconde cure aveva ritenuto che la Banca opposta, anche se processualmente convenuta ma attrice in senso sostanziale, non doveva ritenersi onerata della produzione integrale degli estratti conto dell'apertura del rapporto fino alla sua estinzione.

Con l'ordinanza n. 24456 del 10 settembre 2021, la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, osservando come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la Banca, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, ricoprisse comunque la qualità di attore in senso sostanziale, essendo dunque tenuta a fornire piena prova del credito azionato durante la fase a cognizione sommaria.
In tal senso, la Corte aveva già avuto modo di esprimersi affermando che nei rapporti bancari di conto corrente, «l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio».
Segue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta.

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